Agricoltura: le novità della riforma fiscale

Primo piano - 8 Ago 2023

La bozza di legge delega intende estendere la regola di imposizione applicando la tariffa di reddito agrario anche alle attività agricole di coltivazione che sono esercitate su superfici prive di rendita catastale, quali le colture idroponiche (cioè la coltivazione di piante senza terra e grazie all’acqua nella quale vengono sciolte sostanze adatte a fare crescere le piante) e i sistemi di coltura in verticale (cioè le c.d. “vertical farm”). L’intento, sembra, che sia presente in maniera indiretta nell’“introduzione, per le attività agricole di coltivazione di cui all’art. 2135, comma 1 c.c., al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, riordinando il relativo regime di imposizione su base catastale di nuove classi e qualità di coltura”.

A differenza del disegno di legge, ove la previsione prevedeva che i relativi redditi sarebbero stati “assoggettati a determinazione del reddito su base catastale”, con la conseguenza di applicare la tariffa di reddito agrario, la norma recita che i redditi in argomento saranno “assoggettati ad imposizione semplificata”, cioè, presumibilmente in maniera forfetaria determinata considerando i corrispettivi annotati ai fini dell’IVA.

Gli aggiornamenti catastali della qualità e delle classi di coltura iscritte in catasto con quelle che effettivamente sono presenti potranno essere effettuati, entro il 31.12 di ogni anno, con procedimenti digitali.

E’ stata confermata la previsione di incentivare lo svolgimento di attività agricole da parte di pensionati e di soggetti con reddito complessivo di ammontare modesto. L’operazione comporterà la revisione del regime fiscale dei terreni interessati. L’argomento, però, richiede anche un approfondimento tra la figura dell’hobbista e quella di chi è titolare della partita IVA, con i connessi problemi di esonero e previdenziale.

Le novità proposte hanno per oggetto anche i “redditi diversi” di natura immobiliare inerenti al settore agricolo:

  • nel caso di plusvalenze realizzate a seguito di cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria che sono stati acquisiti a seguito di donazione, come prezzo di acquisto sarà considerato quello che effettivamente è stato sostenuto dal donante; la disposizione è penalizzante rispetto alle regole attuali le quali considerano il valore indicato nell’atto di donazione;
  • i terreni, anche edificabili (nonché le partecipazioni in società) potranno essere assoggettati, a regime, ad un’imposta sostitutiva applicando aliquote differenziate in relazione al periodo di possesso del bene.