CONTRIBUTI PER LE IMPRESE DI PESCA, VITTIME DI CALAMITÀ ATMOSFERICHE

Mondo UCI - 8 Mar 2022

È stato pubblicato il decreto 16 giugno 2021 del Ministro dell’agricoltura che regola gli interventi relativi al Fondo di solidarietà nazionale della pesca e acquacoltura, il quale è destinato alla concessione di contributi compensativi ad imprese di pesca e acquacoltura, a seguito d danni alle strutture produttive e alla produzione nel settore dovuti ad avversità atmosferiche di particolare intensità, avvenuti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023.

Chi potrà accedere a questo fondo?

Le imprese della pesca e dell’acquacoltura che: non hanno stipulato polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi; svolgono la loro attività nei territori colpiti da avversità atmosferiche di eccezionale intensità, nel periodo ricompreso tra il 2021 e il 2023; non sono state dichiarate fallite o insolventi, salva riabilitazione.

Le imprese interessate dovranno procedere a presentare domanda, entro tre mesi dall’evento calamitoso o entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto, avutasi in data 10.1.2021, quindi entro il 10 aprile 2022 per gli eventi del 2021; il tutto ricorrendo all’utilizzo di un apposito fac-simile, da inviarsi per il tramite di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo aoo.pemac@pec.politicheagricole.gov.it.

Quali i documenti da allegare?

a) una relazione di carattere tecnico ed economico sociale, concernente la realtà produttiva interessata dall’evento;

b) una perizia asseverata giurata, dalla quale si evince il nesso di causalità tra il danno accertato e l’evento calamitoso, anche con riferimento al fatturato dei tre anni precedenti e alle attestazioni della competente Capitaneria di porto o autorità del territorio, attestante che l’unità da pesca sia rimasta ferma per almeno venti giorni consecutivi decorrenti dall’evento, nonché la quantificazione del danno subito, redatta da un professionista esperto in materia e iscritto al relativo albo professionale;

c) un’autocertificazione sulla non sottoscrizione di polizze assicurative nonché il non superamento del cumulo sugli aiuti;

d) in caso di imprese di pesca, autorizzazione del proprietario alla corresponsione dell’indennità in favore dell’armatore.

Si possono disporre accertamenti da effettuarsi entro 30 giorni, circa quanto dichiarato dalle imprese richiedenti.

Una volta accertata ed accettata la domanda alle imprese sono riconosciuti danni alla produzione, a causa di eventi eccezionali calamitosi, ad una condizione: che l’entità dei danni registrati raggiunga la soglia del 30% rispetto al fatturato medio dell’impresa nei tre anni precedenti l’evento dichiarato calamitoso e che le unità da pesca siano rimaste ferme per almeno venti giorni consecutivi decorrenti dall’evento.

L’entità del contributo è pari al 70% del danno accertato, entro i limiti delle risorse disponibili e la sua liquidazione sarà effettuata in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande stesse.

Qualora le domande ammissibili ma non siano liquidate nell’anno di riferimento, queste potranno essere oggetto di liquidazione nell’anno successivo, in caso di disponibilità di fondi.

Il contributo è in ogni caso cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da enti pubblici fino alla concorrenza del danno accertato. Se l’impresa ha usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni superando il cumulo predetto, il Ministero procede al recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi.