• Home
  • Chi siamo
Seguici
Caf
  • Home
  • Chi siamo
  • News
  • Notizie fiscali
  • Documenti online
    • Servizi per il pubblico
      • Documenti per il 730
      • Documenti per l’ISEE
      • Servizi Caf-Uci
      • Servizi Uci
    • Servizi per gli operatori
      • Notizie fiscali
      • Rassegna Lavoro
      • Normativa
      • Speciali
      • FAQ

Detrazioni per familiari a carico negate ai contribuenti stranieri

Primo piano - 11 Nov 2024

Home » Detrazioni per familiari a carico negate ai contribuenti stranieri

Il disegno di legge di bilancio che inizia in questi giorni l’iter alle Camere prevede un’integrazione secondo cui le detrazioni per familiari a carico non spetterebbero ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari, se residenti all’estero.

Modifiche Art. 12 TUIR sulle detrazioni per familiari a carico

La modifica introduce il comma 2-bis all’articolo 12 del TUIR, che stabilisce che:

  • i contribuenti extra-UE o SEE;
  • non potranno beneficiare delle detrazioni;
  • per familiari residenti all’estero.

L’obiettivo della norma è limitare il beneficio fiscale alle famiglie di cittadini italiani o comunitari, arginando così l’accesso agli sconti fiscali i per i residenti extra-UE/SEE.

Attualmente, l’art. 12 del TUIR concede le detrazioni per carichi familiari ai residenti fiscali in Italia, indipendentemente dalla loro cittadinanza, purché il nucleo familiare rientri nei requisiti stabiliti. Ai non residenti, invece, queste detrazioni sono precluse, in base a quanto stabilito dall’art. 24 comma 3 del TUIR, che limita l’accesso ai benefici fiscali, poiché la loro capacità contributiva è parziale e legata ai soli redditi prodotti in Italia.

Chi sono gli esclusi

La nuova stretta tocca solo i contribuenti extra-UE/SEE con familiari residenti all’estero. Invece i cittadini europei e di Paesi dello Spazio Economico Europeo, quali Norvegia, Islanda e Liechtenstein, continuerebbero a beneficiare delle detrazioni, così come coloro che possiedono la doppia cittadinanza italiana e straniera.

Per esempio un cittadino britannico, svizzero o moldavo che risiede fiscalmente in Italia, con familiari a carico residenti all’estero, NON potrà più beneficiare di queste detrazioni, mentre se i familiari risiedono in Italia, la detrazione resta accessibile. Un’eccezione riguarda i “non residenti Schumacker,” ovvero i contribuenti stranieri che producono almeno il 75% del loro reddito in Italia. Questi, pur non residenti, hanno una capacità contributiva equiparata a quella di un residente per cui mantengono il diritto alle detrazioni.

Per chi possiede la cittadinanza italiana o di un Paese UE/SEE e ha una doppia cittadinanza, poiché resta in vigore il diritto alle detrazioni per carichi familiari, indipendentemente dalla residenza dei familiari.

Rischi di contenzioso in Italia e UE

Tale proposta solleva interrogativi sulla compatibilità con i Trattati contro le doppie imposizioni, soprattutto in merito al principio di non discriminazione previsto dall’art. 24 § 1 del modello OCSE. Questo principio vieta discriminazioni fiscali basate sulla nazionalità; tuttavia, in questo caso, il limite alle detrazioni si fonda proprio su tale criterio, con potenziali criticità legate alla disparità di trattamento.

L’Italia, infatti, ha stipulato convenzioni fiscali con vari Stati, che tutelano il diritto dei cittadini stranieri a godere di un regime fiscale equo rispetto ai cittadini italiani. L’introduzione di questa norma potrebbe quindi causare un aumento dei contenziosi fiscali e delle impugnazioni presso le autorità competenti, sia nazionali che europee. Gli stranieri esclusi potrebbero appellarsi al principio di non discriminazione sancito dalle convenzioni OCSE e UE.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE tende a giustificare trattamenti fiscali differenziati per residenti e non residenti. Tuttavia, la discriminazione sulla base della cittadinanza potrebbe incontrare maggiori resistenze. Tra le eccezioni al principio di non discriminazione rientrano i trattati siglati con Paesi come Australia e Nuova Zelanda, che prevedono già alcune limitazioni in merito alla reciprocità fiscale, e quindi potrebbero adattarsi meglio a questa nuova modifica.

Servizi per gli operatori

  • Notizie fiscali
  • Rassegna Lavoro
  • Normativa
  • Speciali
  • FAQ

Servizi per il pubblico

  • Il 730 online dell’UCI
  • L’ISEE online dell’UCI
  • Servizi Uci

Notizie dagli enti

ENAC

NASpI 2026: guida completa a requisiti, importo e durata

14/08/2026

Assegno unico agosto 2026: pagamenti e ricalcoli INPS

11/08/2026

Assegno di Inclusione agosto 2026: pagamenti il 14 e 27, rinnovi dal 1° agosto

07/08/2026

UNAP

Caldo estremo anziani soli 2026: sorveglianza e tutele

12/08/2026

SAD servizio assistenza domiciliare Comune 2026: come richiederlo, costi e diritti

05/08/2026

Pensione di reversibilità, nuova legge 2026: la verità dietro la domanda

30/07/2026

AGRICOLTURA

Disoccupazione agricola 2026: importo massimo, requisiti e domanda INPS

07/07/2026

TFR Fondo Tesoreria 2026 agricoltura: nuove regole INPS, chi deve versare e scadenza 31 maggio

07/05/2026

Agricoltura digitale 2026: al via l’integrazione dei dati nel fascicolo aziendale

03/02/2026

  • Chi siamo

Handmade by Digital Documents Solution

Copyright 2026 - Caf