I codici tributo per versare l’imposta sostitutiva
Primo piano - 20 Set 2024
Dopo i chiarimenti Ade sul concordato preventivo biennali contenuti nella Circolare n 18/2024, viene pubblicata la Risoluzione n. 48 del 19 settembre con i codici tributo per il versamento mediante modello F24, delle somme dovute per la sostitutiva e le maggiorazioni per il CPB.
Cosa dice la Risoluzione n. 48
La risoluzione ricorda brevemente che al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo, con il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, come modificato dal decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108 è stato previsto che i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato, possano accedere a un concordato preventivo biennale (CPB) a certe condizioni.
In merito, per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, l’articolo 20, comma 2, del decreto sul CPB dispone che per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato:
- se l’acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16;
- se l’acconto dell’IRAP è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3 per cento della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall’articolo 17”.
Gli articoli 20-bis, 31 e 31 bis
Il successivo articolo 20-bis del decreto, relativo ai medesimi soggetti, dispone inoltre che “Per i periodi d’imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese [..]”.
Per i soggetti che aderiscono al regime forfetario, l’articolo 31, comma 2, lettera a), del decreto prevede che per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato, “se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento ovvero al 3 per cento nel caso di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d’imposta precedente”.
Per i medesimi soggetti, il successivo articolo 31-bis del decreto dispone che “Per i periodi d’imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, pari al 10 per cento dell’eccedenza, ovvero del 3 per cento nel caso di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.
I codici tributo istituiti
Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in argomento, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
- “4068” denominato “CPB – Soggetti ISA persone fisiche – Maggiorazione acconto imposte sui redditi – Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”;
- “4069” denominato “CPB – Soggetti ISA diversi dalle persone fisiche – Maggiorazione acconto imposte sui redditi – Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”;
- “4070” denominato “CPB – Soggetti ISA – Maggiorazione acconto IRAP – Art. 20, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 13 del 2024”;
- “4071” denominato “CPB – Soggetti ISA – Imposta sostitutiva di cui all’articolo 20-bis, comma 1, del d.lgs. n. 13 del 2024”;
- “4072” denominato “CPB – Soggetti forfetari – Maggiorazione acconto imposte sui redditi – Art. 31, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”;
- “4073” denominato “CPB – Soggetti forfetari – Imposta sostitutiva di cui all’articolo 31-bis del d.lgs. n. 13 del 2024”.
Occorre anche evidenziare che con la circolare n 18/2024, in tema di maggiorazione, è stato chiarito che può essere determinata come differenza tra l’importo dichiarato nel rigo P06 e quello dichiarato nel rigo P04 del modello CPB 2024/2025.
Inoltre, l’agenzia ha specificato che che i valori presenti nei righi P04 e P06 del modello CPB 2024/2025 risultano indicati già al netto delle poste straordinarie ex artt.15 e 16, del decreto CPB, senza dunque la necessità, ai fini del calcolo del differenziale, di effettuare modifiche a tali importi.