Il 16 giugno scade il versamento IMU: come pagare e chi è esonerato
Primo piano - 26 Mag 2023
Il prossimo 16 giugno scade il versamento dell’Acconto IMU 2023. Vediamo meglio chi deve pagare, chi è esonerato e come fare il ravvedimento operoso.
L’IMU va versata generalmente in due rate di pari importo:
- la prima (di acconto) entro il 16 giugno, in base all’aliquota e alla detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Per il 2023, l’acconto è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU nel 2022;
- la seconda (a saldo) entro il 16 dicembre (quest’anno il 18 perchè il 16.12 è sabato) sulla base delle delibere comunali pubblicate sul sito del MEF entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione nei termini, si applicano le aliquote/detrazioni adottate per l’anno precedente;
- oppure in un’unica soluzione entro il 16 giugno.
Come si paga
Il versamento è effettuato con:
- il Modello F24 “standard” o “semplificato”;
- la piattaforma PagoPA di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 82/2005 e le altre modalità previste dallo stesso Decreto;
- l’apposito bollettino postale (approvato con D.M. 23 novembre 2012).
Attenzione al calcolo
Ai fini del conteggio dell’IMU occorre considerare:
- base imponibile (quindi valore rivalutato dell’immobile);
- aliquota prevista.
Tale importo, da cui va scomputata l’eventuale detrazione prevista per abitazione principale e pertinenze di lusso, va proporzionato ai mesi ed alla percentuale di possesso dell’immobile. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.
Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
Le diverse aliquote
Le aliquote IMU possono essere così riepilogate:
- una ordinaria pari allo 0,86%; i Comuni possono aumentarla fino all’1,06 o diminuirla fino all’azzeramento. È possibile aumentare ulteriormente l’aliquota al ricorrere di determinate condizioni;
- una ridotta (abitazione principale di lusso e relative pertinenze), pari allo 0,5%; i Comuni possono aumentarla dello 0,1% oppure diminuirla fino all’azzeramento.
Inoltre, sono previste aliquote diverse in alcuni casi particolari:
- 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale. I comuni possono solo ridurla fino all’azzeramento;
- 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, non locati (c.d. immobili merce). I comuni possono:
– aumentarla allo 0,25%,
– o ridurla fino all’azzeramento; - 0,76% per i terreni agricoli. I comuni possono aumentarla fino all’1,06% o diminuirla fino ad azzerarla;
- 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, per immobili ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D. I comuni possono aumentare l’aliquota fino all’1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%.
Ravvedimento operoso
I contribuenti potrebbero essere costretti a rinviare il pagamento del 1° acconto IMU per qualsiasi ragione. Saranno quindi diversi coloro che decideranno di regolarizzare il versamento IMU ricorrendo successivamente al ravvedimento operoso: il versamento viene effettuato nei 30 giorni successivi alla scadenza. In questo caso la sanzione da applicare all’imposta è dell’1,5%. La sanzione dovuta è, quindi, pari ad € 1,5. Gli interessi di mora sono pari allo 0,1%.