• Home
  • Chi siamo
Seguici
Caf
  • Home
  • Chi siamo
  • News
  • Notizie fiscali
  • Documenti online
    • Servizi per il pubblico
      • Documenti per il 730
      • Documenti per l’ISEE
      • Servizi Caf-Uci
      • Servizi Uci
    • Servizi per gli operatori
      • Notizie fiscali
      • Rassegna Lavoro
      • Normativa
      • Speciali
      • FAQ

Imposta di successione: novità a partire dal 1° gennaio 2025

Primo piano - 14 Ott 2024

Home » Imposta di successione: novità a partire dal 1° gennaio 2025

Il Decreto legislativo n. 139/2024 persegue, tra gli obiettivi fissati dall’articolo 10 della legge delega, quello relativo alla previsione di un sistema di autoliquidazione per l’imposta sulle successioni. Con la revisione del decreto legislativo n. 346/1990 (Testo unico sulle successioni, Tus), si è appunto intervenuti sulle procedure di liquidazione e versamento dell’imposta.

La norma attuale

Secondo la norma attuale in caso di successione si procede come segue:

  • a seguito della presentazione della dichiarazione di successione, da parte del contribuente all’ufficio competente, quest’ultimo provvede a liquidarne l’imposta principale;
  • il relativo avviso di liquidazione viene notificato al contribuente, nel termine decadenziale di tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione o della dichiarazione sostitutiva o integrativa;
  • qualora l’ufficio ritenga che la dichiarazione sia incompleta o infedele, procede alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta complementare, con avviso, da notificarsi entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell’imposta principale;
  • se la dichiarazione della successione è stata omessa, invece, l’imposta è accertata e liquidata d’ufficio.

Cosa cambia dal 1° gennaio 2025

A seguito dell’intervento normativo il procedimento è stato modificato come segue:

  • l’imposta di successione è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento della stessa in base alla dichiarazione di successione;
  • in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa, l’imposta è nuovamente autoliquidata;
  • il versamento dell’imposta di successione deve essere effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione; in alternativa, è possibile procedere al pagamento dell’imposta sulle successioni autoliquidata nella misura non inferiore al 20 per cento, entro il medesimo termine di 90 giorni e, per il rimanente importo, in 8 rate trimestrali o in un massimo di 12 rate trimestrali (qualora si tratti di importi superiori a 20 mila euro). Non è consentito rateizzare importi inferiori a 1.000 euro;
  • resta fermo il termine di liquidazione e versamento delle imposte ipotecaria e catastale, che deve essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione di successione.

In caso di eredi under 26

Il Dlgs n 139 ha anche previsto che nel caso di unico erede di età non superiore a 26 anni, e vi siano beni immobili nell’asse ereditario, le banche e gli altri intermediari finanziari devono consentire lo svincolo delle attività cadute in successione, nei limiti del valore necessario all’erede per effettuare il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo. Successivamente, gli uffici effettuano il controllo della regolarità dell’autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente, nonché dei versamenti e la loro rispondenza con i dati indicati nella dichiarazione.

L’ufficio provvede a correggere eventuali errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile o dell’imposta dovuta. Qualora risulti dovuta una maggiore imposta, l’ufficio notifica apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, con l’invito a effettuare, entro 60 giorni, il pagamento.

Riepilogo delle novità

Secondo le novità normative quindi devono pertanto considerarsi:

  • “imposta principale” quella autoliquidata dai soggetti obbligati al pagamento e quella liquidata dall’ufficio sulla base della dichiarazione
    “imposta complementare” l’imposta, o la maggiore imposta, liquidata dall’ufficio in base ad accertamenti d’ufficio o di rettifica.
    In ragione del nuovo procedimenti di autoliquidazione è stata eliminata la definizione di “imposta suppletiva”;
  • la presentazione della dichiarazione deve avvenire per via telematica, con modalità stabilite mediante provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate;
  • è consentita la spedizione tramite raccomandata (o altri mezzi equipollenti, a condizione che risulti con certezza la data di spedizione) ai soggetti non residenti, e in tale ipotesi, la data di presentazione della dichiarazione di successione viene fatta coincidere con quella di spedizione;
  • i contribuenti non sono più tenuti ad allegare alla dichiarazione di successione gli estratti catastali relativi agli immobili indicati in successione, poiché essi dovranno essere acquisiti d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate.

Servizi per gli operatori

  • Notizie fiscali
  • Rassegna Lavoro
  • Normativa
  • Speciali
  • FAQ

Servizi per il pubblico

  • Il 730 online dell’UCI
  • L’ISEE online dell’UCI
  • Servizi Uci

Notizie dagli enti

ENAC

NASpI 2026: guida completa a requisiti, importo e durata

14/08/2026

Assegno unico agosto 2026: pagamenti e ricalcoli INPS

11/08/2026

Assegno di Inclusione agosto 2026: pagamenti il 14 e 27, rinnovi dal 1° agosto

07/08/2026

UNAP

Caldo estremo anziani soli 2026: sorveglianza e tutele

12/08/2026

SAD servizio assistenza domiciliare Comune 2026: come richiederlo, costi e diritti

05/08/2026

Pensione di reversibilità, nuova legge 2026: la verità dietro la domanda

30/07/2026

AGRICOLTURA

Disoccupazione agricola 2026: importo massimo, requisiti e domanda INPS

07/07/2026

TFR Fondo Tesoreria 2026 agricoltura: nuove regole INPS, chi deve versare e scadenza 31 maggio

07/05/2026

Agricoltura digitale 2026: al via l’integrazione dei dati nel fascicolo aziendale

03/02/2026

  • Chi siamo

Handmade by Digital Documents Solution

Copyright 2026 - Caf