Le principali novità del decreto Sanzioni tributarie
Primo piano - 1 Lug 2024
La legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111) provvede alla complessiva revisione del sistema sanzionatorio tributario. Va specificato che le norme non saranno applicabili retroattivamente e le modifiche, rispetto al testo preliminare, non sono molte. Escluse le norme di carattere penale, le novità saranno applicabili dal 1° settembre prossimo.
La riforma
Il filo conduttore della riforma è l’abbassamento delle sanzioni rendendo il sistema repressivo più armonico con il principio di proporzionalità. Questo il riepilogo delle principali aspettative della riforma:
- introduzione della dilazione delle somme per la definizione al terzo delle sanzioni ex artt. 16 e 17 del D.Lgs. 472/97,
- reintroduzione della c.d. acquiescenza processuale,
- possibilità di applicare il cumulo giuridico in seno al ravvedimento operoso, limitatamente al singolo periodo di imposta e alla singola imposta,
- specificazioni in merito al cumulo giuridico e alla continuazione.
Le principali modifiche
Per quanto riguarda le modifiche, l’infedele dichiarazione (imposte sui redditi, IVA, IRAP, 770) non sarà più sanzionata dal 90% al 180% ma in misura fissa del 70% e lo stesso dicasi per le violazioni in tema di fatturazione. Inoltre, viene eliminato l’aumento del terzo per i redditi prodotti all’estero, mentre le indebite compensazioni di crediti inesistenti non saranno più sanzionate dal 100% al 200% ma in misura fissa del 70%. Infine, gli omessi versamenti non saranno più sanzionati con il 30% dell’imposta ma con il 25%.
Ambito IVA
In ambito IVA si prevede la riforma del regime sanzionatorio (ex art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97). Per l’IVA addebitata in eccesso, sempre prevista una sanzione fissa da 250 euro a 10.000 euro per l’indebita detrazione anche quando si tratta di operazioni esenti, escluse, non imponibili e non solo per l’errore di aliquota. La detrazione potrà avvenire solo per l’ammontare corretto. L’omessa dichiarazione sarà sanzionata in misura “fissa” del 120%, se presentata dopo i 90 giorni ma prima di ogni controllo ci sarà una sanzione del 75% sulle imposte dovute.