Prestazioni occasionali in agricoltura: obblighi e compensi
Servizi Caf-Uci - 20 Mar 2024
La Manovra 2023 riscrive la disciplina delle prestazioni occasionali nel settore agricolo. Nello specifico, l’articolo 1, comma 343 afferma che al fine di “garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato” si applica nel biennio 2023-2024 la normativa speciale descritta nei commi dal 344 al 354.
A chi è rivolto
A partire dal 2023, le aziende del settore agricolo che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato possono utilizzare prestazioni occasionali per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, per ciascun lavoratore, nel corso dell’anno solare.
Il contratto può coinvolgere:
- persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del Decreto legislativo 14 settembre 2015 numero 150, nonché percettori di NASpI o DIS-COLL, di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 15 del Decreto legislativo 4 marzo 2015 numero 22;
- percettori del Reddito di cittadinanza o di ammortizzatori sociali;
- pensionati di vecchiaia o di anzianità;
- giovani con meno di venticinque anni, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se iscritti all’università;
- detenuti o internati, ammessi al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della Legge 26 luglio 1975 numero 354, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.
I soggetti citati, ad eccezione dei pensionati, non devono aver avuto rapporti di lavoro subordinato in agricoltura (o, comunque, rapporti diversi da quelli previsti dalla disciplina speciale di cui alla Manovra 2023) nei tre anni precedenti la prestazione occasionale.
Obblighi del datore di lavoro
Con riguardo alle modalità di svolgimento del nuovo contratto di prestazione occasionale, la Legge 197/2022 impone al datore di lavoro di:
- acquisire, prima dell’inizio del rapporto, un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva;
- trasmettere al Centro per l’impiego, prima dell’inizio della prestazione stessa, la comunicazione obbligatoria di cui all’articolo 9-bis del Decreto – legge 1° ottobre 1996, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996 numero 608.
Non possono comunque instaurare un rapporto di lavoro agricolo occasionale a termine i datori di lavoro che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il compenso
A fronte della prestazione occasionale resa in ambito agricolo, il lavoratore ha diritto ad un compenso calcolato in base alla retribuzione stabilita dai “contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” (articolo 1, comma 348). Il compenso dev’essere liquidato direttamente dal datore di lavoro, a mezzo strumenti di pagamento tracciabili (ai sensi dell’articolo 1, commi da 910 a 913, della Legge 27 dicembre 2017 numero 205), quali:
- bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico (inclusa la carta di credito prepagata intestata al lavoratore, anche se non collegata ad un Iban);
- contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- assegno o vaglia postale, consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato (coniuge, convivente o familiare, in linea retta o collaterale, purché di età non inferiore a sedici anni).
La retribuzione, pertanto, non può essere corrisposta in contanti direttamente al lavoratore. I lavoratori occasionali possono essere iscritti nel Libro unico del lavoro (LUL) in un’unica soluzione, anche in relazione alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi spettanti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile, con le modalità descritte all’articolo 1, comma 348 citato.