Prorogata la rivalutazione quote e terreni 2024
Primo piano - 9 Ago 2024
Da una prima bozza in circolazione del Decreto Omnibus, approvato nel Cdm il 7 agosto 2024, risulta prorogato il termine per beneficiare dell’agevolazione relativa alla rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni. L’originario termine del 30 giugno slitterebbe ora al 30 novembre 2024.
Il pagamento dell’unica rata
L’articolo 1, ai commi 52 e 53 della legge di bilancio 2024 ha previsto la proroga delle disposizioni già stabilite per il 2023, in materia di rideterminazione del costo di acquisto di:
- partecipazioni anche negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e
dei terreni edificabili e agricoli; - posseduti alla data del 1° gennaio 2024, non in regime d’impresa.
Così come in passato, le disposizioni in esame prevedono la facoltà di assumere ai fini della determinazione di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferiti a:
- titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2024, il valore normale di tali asset, al 31.12.2023, in luogo del loro costo o valore di acquisto dietro il versamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 16%.
Chi può accedere alla rivalutazione dei terreni
Possono accedere alla norma:
- persone fisiche, anche non residenti;
- società semplici;
- associazioni professionali;
- enti non commerciali.
Ai fini della rivalutazione era richiesto entro il 30 giugno 2024, ma da bozza del DL Omnibus ora il 30 novembre 2024:
- il versamento di un’imposta sostitutiva;
- la redazione di una perizia giurata di stima (redatta da specifiche categorie di soggetti) che individua il valore del terreno/partecipazione posseduti alla data del 1° gennaio 2024.
Tale imposta sostitutiva è dovuta in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2024 (da bozza DL Omnibus 30 novembre 2024) oppure
in forma rateale (3 rate dello stesso ammontare), a decorrere dalla data del 30 giugno 2024 (da bozza DL Omnibus 30 novembre 2024), prevedendo un interesse nella misura del 3% sull’importo delle rate successive alla prima.