Quali sono i terreni montani esentati dall’IMU
Primo piano - 1 Giu 2023
Il 16 giugno è la data ultima per effettuare il pagamento dell’acconto IMU 2023. Questa tassa, ricordiamo, è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing. Sono escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, aree fabbricabili, terreni agricoli.
Chi è esentato dal pagamento
Alcuni soggetti che godono di una esenzione, in particolare di tratta di alcuni proprietari di terreni. La norma sulle esenzioni prevede che, tra altri, sono esenti i terreni agricoli nei seguenti casi:
- terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ex art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso art. 1;
- terreni agricoli ubicati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
- terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’all. A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Esenzione dei terreni montani
Il contribuente consultando la Circolare n 19/1993 del Ministero delle Finanzie rubricata Imposta comunale sugli immobili (ICI). Decreto legislativo n. 504 del 30/12/1992 – Esenzione di cui all’art. 7, lettera h) – Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. (Pubblicata in G.U. n. 141 del 18-6-1993 – Suppl. Ord. n. 53) in sintesi prevede che i territori agricoli situati sul territorio dei Comuni individuati nell’elenco allegato alla circolare sono esenti dall’ICI, potrà verificare se il proprio terreno agricolo è contenuto nell’elenco allegato e quindi esente dall’IMU.
La circolare specifica che dall’elenco non sono interessati i terreni che:
- possiedono le caratteristiche di area fabbricabile, come definita dalla lettera b) dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 504/1992, atteso che tali terreni, indipendentemente dal loro utilizzo e dalle modalita’ dell’utilizzo medesimo, devono essere tassati non come terreni agricoli bensi’ come aree edificabili. L’unica eccezione e’ data, come disposto nel secondo periodo della predetta lettera b), dai terreni di proprieta’ di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale i quali siano dagli stessi proprietari condotti e sui quali persista l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attivita’ dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali; tali terreni, non potendo essere considerati aree fabbricabili per definizione legislativa, conservano comunque, sussistendo le cennate condizioni, il carattere di terreno agricolo e, quindi, per essi puo’ operare l’esenzione originata dalla loro ubicazione in comuni compresi nell’elenco allegato;
- diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengano esercitate le attivita’ agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 del codice civile) di attivita’ dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame ed alle connesse operazioni di trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli rientranti nell’esercizio normale dell’agricoltura: appartengono a questo primo gruppo i terreni normalmente inutilizzati (cosiddetti terreni “incolti”) e quelli, non pertinenziali di fabbricati, utilizzati per attivita’ diverse da quelle agricole (ad esempio: attivita’ industriali, che non diano luogo pero’ ad utilizzazioni edificatorie perche’ in tal caso il terreno sul quale si sta realizzando la costruzione sarebbe comunque considerato area fabbricabile);
- diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attivita’ agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale: appartengono a questo secondo gruppo i piccoli appezzamenti di terreno (cosiddetti “orticelli”) coltivati occasionalmente senza strutture organizzative. I descritti terreni, del primo e secondo gruppo, non avendo il carattere di area fabbricabile ne’ quello di terreno agricolo secondo la definizione datane dalla lettera c) dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 504/1992, restano oggettivamente al di fuori del campo di applicazione dell’ICI per cui non si pone il problema della esenzione.
Quando un terreno viene considerato montano
La classificazione per grado di “montanità”, che prevede la suddivisione dei comuni in:
- “totalmente montani”,
- “parzialmente montani”
- “non montani”
Tale classificazione non è una “classificazione Istat”, ma l’esito dell’applicazione dell’art. 1 della legge 991/1952 “Determinazione dei territori montani”. Sono considerati territori montani i Comuni censuari situati per almeno l’80% della loro superficie al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro, censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, maggiorati del coefficiente 12 ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, non superi le lire 2400”.