Rate, è vita dura per i decaduti

Primo piano - 5 Nov 2021

Vita dura per chi è decaduto da una dilazione concessa ante sospensione Covid dei pagamenti: per accedere a nuove rateizzazioni ora serve il versamento integrale di tutte le rate arretrate. Non vi è alternativa al rientro totale, il debito residuo in cartella è infatti immediatamente esigibile ed il riscossore può attivare procedure esecutive e cautelari.

Sebbene le «mosse» dell’agenzia delle entrate riscossione possano non essere rapide, ai debitori conviene però giocare d’anticipo ed allinearsi con i pagamenti nel più breve tempo possibile per evitare di subire fermi, ipoteche o pignoramenti. La velocità in questo caso paga doppio: chi riesce a presentare una nuova domanda di dilazione entro il 31 dicembre 2021 può usufruire della decadenza maggiorata a dieci rate insolute che annullano il piano di dilazione; dall’1 gennaio 2022 invece si torna alla decadenza ordinaria a cinque rate.

E’ fondamentale ricordare che grazie alle novazioni apportate dall’articolo 3 del decreto fiscale (il dl 146/2021), è stato concesso ai contribuenti con piani di dilazione in essere alla data del 8 marzo 2020 e che hanno usufruito delle sospensioni dei pagamenti per le disposizioni pandemiche, di corrispondere entro lo scorso 2 novembre 2021 (invece che il 30 settembre) almeno il numero minimo di rate per evitare la decadenza dai piani. In realtà il termine per il riallineamento fissato dalla disposizione era il 31 ottobre ma per la concorrenza di giorni festivi la scadenza è slittata poi a ieri 2 novembre (come espressamente indicato anche sul sito delle Entrate). Il citato numero minimo di rate è stato ridotto grazie sempre all’articolo 3 in commento che ha previsto, per i soli contribuenti con piani di rateizzazione in essere ante sospensione, che gli effetti della decadenza dalle dilazioni, di cui all’articolo 19 comma 3 del dpr 602/73, scattassero con il mancato pagamento di 18 rate (invece delle dieci della c.d. decadenza maggiorata) anche non consecutive.

Qualora i contribuenti avessero stoppato tutti i pagamenti delle rate già a partire dall’8 marzo 2020, il numero minimo di rate da versare entro il 2 novembre sarebbe stato pari a tre (ad esempio una di quelle arretrate più quelle in corso scadenti a settembre e ottobre) invece delle nove più le due in corso ante modifiche. Di fatto, l’effetto della disposizione è quello di allineare il periodo di sospensione dei pagamenti terminato lo scorso 31 agosto e durato circa 18 mensilità, disposto dalle varie norme che si sono succedute nel corso della pandemia, con quello previsto per la decadenza dei piani di dilazione in essere. Come anticipato in caso di mancato allineamento dei pagamenti scattano le disposizioni contenute nell’articolo 19, comma 3 del dpr 602/1973.

Il citato comma stabilisce che una volta incappati nella decadenza, l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione. In alternativa il carico può essere nuovamente rateizzato se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In questo caso non viene concesso un piano ex novo ma la nuova rateizzazione segue la precedente e, per espressa previsione contenuta alla lettera c) del citato comma 3, il nuovo piano viene ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data. Una volta presentata istanza al riscossore e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa richiesta, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza, non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche e non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

Fonte: Italiaoggi.it
Autore: Giuliano Mandolesi