Redditometro: modifiche dal Decreto Correttivo
Primo piano - 20 Ago 2024
Il Decreto Correttivo pubblicato in GU n. 108 del 5 agosto 2024 prevede una norma sul Redditometro. Si tratta in particolare dell’art 5 rubricato Modifiche alla disciplina della determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche. Il Mef ha pubblicato il DM con le regole sul nuovo redditometro.
Successivamente si è dovuto intervenire con correzione a tali regole poiché la Commissione Finanze con parere tecnico sollecitava il Governo a incrementare le tutele dei contribuenti, evitando di ripristinare strumenti e istituti a carattere induttivo di massa (come ad esempio il cosiddetto redditometro), ma definendo l’ambito esclusivamente sui singoli casi di contribuenti che presentano ex ante profili di rischio fiscale.
Redditometro: come viene modificato dal Decreto Correttivo
L’art 5 del correttivo rubricato Modifiche alla disciplina della determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche prevede che la determinazione sintetica del reddito complessivo è effettuata a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e, comunque, di almeno dieci volte l’importo corrispondente all’assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato per legge, con periodicità biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento ISTAT.
Il contribuente può sempre dimostrare che:
- il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente;
- le spese attribuite hanno un diverso ammontare;
- la quota di risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso degli anni precedenti.
Il Decreto correttivo in sintesi
Con la modifica contenuta nel decreto correttivo del concordato, vengono uniformate le regole tra l’accertamento sintetico puro e quello che poi dovrebbe essere ricondotto agli elementi di capacità contributiva definiti con un decreto ministeriale.
In entrambi i casi il contribuente potrà sempre dimostrare che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile o da parte di soggetti diversi dal contribuente.