Regime forfettario ETS 2026: soglia a 85.000 euro per APS e ODV
Fisco, Primo piano - 24 Gen 2026
Dal 1° gennaio 2026 entra pienamente in vigore il nuovo assetto fiscale per gli Enti del Terzo Settore (ETS). Tra le principali novità figura l’adeguamento della soglia di ricavi per l’accesso al regime forfettario, che passa a 85.000 euro per Organizzazioni di Volontariato (ODV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS). Questa modifica, prevista nell’ambito della riforma fiscale del Terzo Settore, introduce maggiore uniformità con le discipline europee e semplifica il quadro contabile per le realtà associative di piccole e medie dimensioni.
Cos’è il regime forfettario per ETS e come cambia
Il regime forfettario previsto dall’articolo 86 del Codice del Terzo Settore consente alle ODV e alle APS di determinare il reddito imponibile applicando un coefficiente di redditività ai ricavi conseguiti, semplificando adempimenti fiscali e contabili. Nel passato, la soglia di accesso era soggetta a limiti più elevati e a condizioni locali; con l’aggiornamento normativo la soglia è fissata a 85.000 euro di ricavi annui, in linea con le soglie armonizzate a livello europeo. Questa novità rende più semplice per molti enti ETS continuare a utilizzare il regime forfettario senza adempimenti complessi, favorendo la loro sostenibilità economica e la gestione trasparente delle attività associative.
Soglia di ricavi e vantaggi del regime
Per poter usufruire del regime forfettario, le ODV e le APS devono aver conseguito ricavi, ragguagliati al periodo d’imposta, non superiori a 85.000 euro nell’esercizio precedente. Il superamento di questa soglia comporta la fuoriuscita dai benefici del regime agevolato. L’applicazione del regime forfettario prevede coefficienti di redditività particolarmente favorevoli: generalmente 1% per le ODV e 3% per le APS per la determinazione del reddito imponibile, con implicazioni positive anche in termini di esonero da alcuni obblighi contabili, come la tenuta delle scritture ordinarie e la certificazione dei corrispettivi.
Semplificazioni fiscali e contabili
Il nuovo regime forfettario porta con sé semplificazioni significative. Gli enti che vi accedono sono esonerati da molti degli adempimenti tipici di un regime fiscale ordinario, come obblighi di registrazione contabile complessi, emissione di certificazione dei corrispettivi e tenuta di registratori di cassa ai fini IVA. Ciò comporta una riduzione del carico amministrativo per le ODV e le APS, consentendo loro di concentrare risorse e tempo sulle attività istituzionali piuttosto che su oneri burocratici.
Aspetti operativi e durata del regime
Le ODV e le APS che soddisfano i requisiti possono optare per l’applicazione del regime forfettario nella dichiarazione annuale dei redditi o, in alternativa, al momento della dichiarazione di inizio attività. L’opzione per il regime comporta l’applicazione dei coefficienti di redditività e il rispetto della soglia dei ricavi, che deve essere verificata annualmente. Il regime forfettario semplificato è parte integrante del nuovo quadro fiscale operativo dal 1° gennaio 2026 e si configura come uno strumento di sostegno agli enti no-profit di piccole e medie dimensioni, in linea con gli obiettivi di modernizzazione e trasparenza del Codice del Terzo Settore.
FAQ – Regime forfettario ETS 2026
Qual è la nuova soglia per accedere al regime forfettario?
La soglia dei ricavi per ODV e APS è fissata a 85.000 euro annui.
Chi può accedere al regime forfettario nel 2026?
Possono accedervi Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale con ricavi non superiori alla soglia prevista.
Quali coefficienti di redditività si applicano?
In genere si applica 1% per le ODV e 3% per le APS ai ricavi percepiti.
Quali semplificazioni fiscali comporta il regime?
Esoneri dalla tenuta di scritture contabili complesse, certificazione dei corrispettivi e alcune formalità IVA.
Come si opta per il regime forfettario?
L’opzione si effettua nella dichiarazione annuale dei redditi o al momento della dichiarazione di inizio attività.