Superbonus 2026: come usare il nuovo modello per cessione e sconto
Fisco - 20 Lug 2026
Pubblicato il 20/07/2026
Dal 23 luglio 2026 sarà utilizzabile il nuovo modello per comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito o lo sconto in fattura relativi alle spese Superbonus 2026. L’invio dovrà avvenire entro il 16 marzo 2027, ma la procedura non riguarda tutti i lavori edilizi. Il modello approvato con il provvedimento n. 211701 del 17 luglio 2026 serve alle specifiche fattispecie post-sisma ancora ammesse dagli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio. Il quadro deve essere letto insieme alle deroghe previste dal D.L. n. 11/2023: l’approvazione del modulo, infatti, non riapre in via generale la cessione dei crediti edilizi.
Superbonus 2026: cosa prevede il nuovo modello
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello con cui i contribuenti ammessi possono scegliere una delle alternative alla detrazione diretta: lo sconto applicato dal fornitore sul corrispettivo oppure la prima cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante.
La modulistica comprende il modello, le istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche necessarie alla trasmissione telematica. Potrà essere utilizzata a partire dal 23 luglio 2026 esclusivamente per le spese sostenute nell’anno 2026 e rientranti nel perimetro del Superbonus previsto per determinati immobili danneggiati dagli eventi sismici.
| Voce | Regola | Stato |
|---|---|---|
| Approvazione | Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 211701 del 17 luglio 2026 | ✅ Approvato |
| Primo giorno di utilizzo | 23 luglio 2026 | 📅 Programmato |
| Spese interessate | Spese Superbonus sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 nei casi ammessi | ✅ Solo deroghe |
| Opzioni | Sconto in fattura o prima cessione del credito | ✅ Ammesse nei casi previsti |
| Scadenza di invio | 16 marzo 2027 | 📅 Termine perentorio |
Il dato più importante non è quindi la semplice approvazione del modulo. La vera novità operativa è che i soggetti già ammessi alla proroga del Superbonus per il 2026 dispongono ora dello strumento necessario per trasformare la detrazione in sconto o credito cedibile.
Chi può usare il modello Superbonus per le spese 2026
Il modello non è destinato a tutti i proprietari che effettuano una ristrutturazione nel 2026. L’articolo 119, comma 8-ter.1, del decreto Rilancio mantiene il Superbonus al 110% soltanto per specifici interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a partire dal 24 agosto 2016, purché sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Deve inoltre trattarsi dei casi richiamati dall’articolo 2, comma 3-ter.1, del D.L. n. 11/2023. Non basta, quindi, che l’immobile si trovi genericamente in una delle quattro regioni: servono il collegamento con l’evento sismico, il danno all’immobile e l’inquadramento della pratica nelle disposizioni sulla ricostruzione.
Territori e immobili da verificare
Prima di predisporre la comunicazione occorre controllare la localizzazione dell’edificio, il riconoscimento del danno, gli estremi della pratica di ricostruzione, l’eventuale contributo pubblico e la quota di spesa rimasta effettivamente a carico del beneficiario. Il Superbonus e il contributo per la ricostruzione non possono finanziare due volte la stessa spesa.
La presenza dell’immobile nel cosiddetto cratere sismico non rende automaticamente cedibile qualsiasi lavoro. La verifica deve riguardare anche la tipologia dell’intervento, i titoli edilizi, le asseverazioni e la corretta imputazione delle spese sostenute nel 2026.
Cosa non cambia per gli altri contribuenti
Per la maggior parte dei lavori edilizi resta fermo il blocco delle opzioni introdotto nel 2023 e successivamente rafforzato dal D.L. n. 39/2024. Un proprietario che nel 2026 ristruttura un’abitazione non danneggiata dal sisma non può utilizzare questo modello solo perché sostiene spese di riqualificazione energetica o riduzione del rischio sismico.
| Elemento | Bonus edilizi ordinari 2026 | Superbonus post-sisma 2026 |
|---|---|---|
| Cessione o sconto | In generale non ammessi, salvo deroghe previste dalla legge | ✅ Ammessi nei casi indicati dall’articolo 119, comma 8-ter.1 |
| Aliquota | Dipende dal bonus, dall’immobile e dal beneficiario | 110% nei casi ammessi dalla proroga |
| Territorio | Intero territorio nazionale, secondo le regole del singolo bonus | Comuni interessati dai terremoti indicati in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria |
| Danno da sisma | Non richiesto per i bonus ordinari | Deve essere verificato nell’ambito della pratica ammessa |
| Modello del 17 luglio 2026 | ❌ Non utilizzabile in via generale | ✅ Utilizzabile dal 23 luglio 2026 |
La tabella chiarisce il limite centrale della misura: il nuovo modello è uno strumento procedurale destinato a una platea ristretta, non un’estensione del Superbonus 110% a tutti gli interventi effettuati nel 2026.
Come funziona la comunicazione dal 23 luglio 2026
La comunicazione consente di indicare il beneficiario, l’immobile, la tipologia di intervento, la spesa sostenuta, l’importo della detrazione, l’opzione scelta e i dati del fornitore o del primo cessionario.
Il provvedimento del 2026 richiama, per quanto compatibili, le disposizioni già stabilite con il provvedimento n. 321370 del 7 agosto 2025. La procedura resta telematica e richiede il coordinamento tra contribuente, tecnico, soggetto che rilascia il visto di conformità, amministratore di condominio ed eventuale cessionario.
- Verificare che l’immobile e l’intervento rientrino nella deroga post-sisma prevista per il 2026.
- Determinare la spesa effettivamente agevolabile, separandola dall’eventuale contributo pubblico per la ricostruzione.
- Acquisire le asseverazioni tecniche e la documentazione relativa alla congruità dei costi.
- Richiedere il visto di conformità a un soggetto abilitato.
- Definire l’opzione tra sconto in fattura e prima cessione del credito.
- Compilare e trasmettere telematicamente il modello entro il 16 marzo 2027.
- Controllare la ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate e verificare che la comunicazione non sia stata scartata.
Chi deve trasmettere il modello
Per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari, la comunicazione viene trasmessa dal soggetto che rilascia il visto di conformità. L’invio può avvenire tramite il servizio web disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate oppure attraverso i suoi canali telematici.
Per gli interventi sulle parti comuni di un edificio, l’invio può coinvolgere il soggetto che rilascia il visto, l’amministratore di condominio o, quando non esiste l’obbligo di nominarlo, il condomino incaricato. L’amministratore può avvalersi di un intermediario abilitato.
| Tipo di intervento | Soggetto che può trasmettere | Controllo necessario |
|---|---|---|
| Singola unità immobiliare | Soggetto che rilascia il visto di conformità | Visto, asseverazioni e requisiti della deroga |
| Parti comuni condominiali | Soggetto che rilascia il visto oppure amministratore, anche tramite intermediario | Dati del condominio e ripartizione delle spese |
| Condominio senza amministratore | Condomino incaricato secondo le regole applicabili | Incarico, visto e dati dei beneficiari |
Documenti da controllare prima dell’invio
La comunicazione non sostituisce la documentazione tecnica e fiscale del Superbonus. Occorre conservare fatture, bonifici, titoli edilizi, asseverazioni, attestazioni sulla congruità delle spese, visto di conformità, documenti della ricostruzione e ricevute telematiche.
Per gli interventi di efficienza energetica deve essere verificato anche l’invio dell’asseverazione all’ENEA. Nei lavori antisismici assumono particolare rilievo le attestazioni previste per la riduzione del rischio e la documentazione collegata alla pratica di ricostruzione.
Scadenza del 16 marzo 2027: cosa succede se il modello non viene inviato
La comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2026 deve essere trasmessa entro il 16 marzo 2027. Il termine è particolarmente delicato perché non è prevista la possibilità di recuperare un invio omesso attraverso la remissione in bonis.
Un modello inviato in ritardo non rende efficace l’opzione nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. Lo stesso rischio può presentarsi quando la comunicazione contiene errori sostanziali non corretti entro i termini applicabili.
Non conviene quindi attendere gli ultimi giorni. Prima dell’invio devi verificare almeno quattro elementi: codice fiscale del beneficiario, dati catastali, importo della spesa agevolabile e identificazione del fornitore o del cessionario. Un errore nell’importo o nel soggetto che acquisisce il credito può bloccare l’intera operazione.
Il tema è già stato affrontato nella guida di CAF Informa dedicata agli errori nella comunicazione Superbonus, utile per distinguere gli errori formali dalle irregolarità che incidono sull’efficacia dell’opzione.
Sconto in fattura o cessione del credito: le differenze
Il modello permette di scegliere tra due modalità che producono effetti diversi. Con lo sconto in fattura, il fornitore riduce l’importo che il beneficiario deve pagare e acquisisce un credito d’imposta. Con la cessione, invece, il beneficiario sostiene la spesa e trasferisce a un altro soggetto il credito corrispondente alla detrazione.
| Aspetto | Sconto in fattura | Prima cessione del credito |
|---|---|---|
| Effetto per il beneficiario | Riduce o azzera il corrispettivo da pagare al fornitore | Trasforma la detrazione in un credito ceduto a un altro soggetto |
| Soggetto che acquisisce il credito | Fornitore che applica lo sconto | Primo cessionario indicato nella comunicazione |
| Liquidità iniziale | Può essere fortemente ridotta | Il beneficiario può dover anticipare la spesa |
| Accordo preventivo | Serve l’accettazione del fornitore | Serve un cessionario disponibile ad acquisire il credito |
| Comunicazione all’Agenzia | Obbligatoria | Obbligatoria |
La presenza di una norma che ammette la cessione non obbliga una banca, un’impresa o un altro soggetto ad acquistare il credito. Prima di compilare il modello serve quindi un accordo concreto con il fornitore o con il cessionario.
Esempio pratico: come si calcola il credito Superbonus 2026
Consideriamo un proprietario con un immobile danneggiato dal sisma e una spesa agevolabile rimasta a suo carico pari a 80.000 euro, già separata dall’eventuale contributo pubblico per la ricostruzione.
Con un’aliquota del 110%, il calcolo teorico è:
80.000 euro × 110% = 88.000 euro di detrazione o credito d’imposta.
Se il fornitore accetta uno sconto integrale sul corrispettivo, il beneficiario può ottenere uno sconto massimo pari agli 80.000 euro dovuti. Il fornitore acquisisce, alle condizioni previste dalla legge, un credito corrispondente alla detrazione spettante, pari nell’esempio a 88.000 euro.
Se viene scelta la prima cessione, il beneficiario trasferisce il credito secondo l’accordo stipulato con il cessionario. Il valore economico effettivamente riconosciuto può però differire dal valore nominale del credito: dipende dalle condizioni contrattuali concordate tra le parti.
L’esempio è semplificato. Nella pratica devono essere considerati i massimali previsti per l’intervento, le spese tecniche, la congruità dei costi, il contributo per la ricostruzione e l’effettiva ammissibilità di ogni importo.
Perché il modello non riapre il Superbonus per tutti
L’approvazione del modello può essere interpretata erroneamente come un ritorno generalizzato dello sconto in fattura. Non è così. La posizione istituzionale è chiara: l’Agenzia delle Entrate rende operativa una possibilità già prevista dal legislatore per alcune spese del 2026.
Le letture tecniche pubblicate dopo il provvedimento, compreso l’approfondimento IPSOA del 18 luglio 2026, evidenziano il perimetro ristretto dell’intervento. Il modello non modifica i requisiti sostanziali e non elimina il blocco generale delle cessioni.
La principale criticità pratica resta la complessità della verifica. Non basta compilare correttamente una casella: il contribuente deve dimostrare che l’immobile, il danno, l’intervento, la pratica di ricostruzione e la spesa sostenuta rispettano contemporaneamente le norme applicabili.
Anche la scadenza è rigida. L’assenza della remissione in bonis rende rischioso rinviare il controllo della documentazione a marzo 2027. Un problema scoperto dopo il termine può rendere inefficace l’opzione, anche quando i lavori erano astrattamente agevolabili.
Superbonus 2026 e CAF: quando serve assistenza
Il CAF può aiutare a controllare la posizione fiscale del beneficiario, la documentazione di spesa e i dati necessari al visto di conformità, nei limiti dei servizi offerti dalla singola struttura. La parte tecnica deve invece essere certificata dai professionisti abilitati competenti per gli interventi energetici o antisismici.
Prima di scegliere la cessione o lo sconto conviene coordinare tutti i soggetti coinvolti: contribuente, tecnico, impresa, amministratore di condominio, professionista fiscale e cessionario. Il modello telematico rappresenta l’ultimo passaggio della procedura, non il primo.
Chi possiede già rate Superbonus relative ad anni precedenti può consultare la guida sul Superbonus nel 730/2026 e sulle rate residue. Per approfondire la proroga destinata ai territori terremotati è disponibile anche l’articolo sul Superbonus 2026 per la ricostruzione post-sisma.
Per verificare la documentazione fiscale e capire quale servizio sia disponibile nella propria zona, è possibile rivolgersi agli sportelli CAF.
FAQ — Superbonus 2026 e nuovo modello
Domande frequenti su cessione del credito, sconto e scadenza
Da quando si puo’ utilizzare il nuovo modello Superbonus 2026?
Il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 211701 del 17 luglio 2026 e’ utilizzabile dal 23 luglio 2026 per le spese sostenute nell’anno 2026.
Qual e’ la scadenza per comunicare cessione o sconto?
La comunicazione deve essere trasmessa telematicamente entro il 16 marzo 2027. Il termine riguarda le spese Superbonus sostenute nel 2026 nei casi in cui la legge consente ancora le opzioni alternative.
Il nuovo modello riapre la cessione del credito per tutti?
No. Il modello non modifica il blocco generale della cessione e dello sconto. Riguarda esclusivamente le fattispecie post-sisma ammesse dall’articolo 119, comma 8-ter.1, del D.L. n. 34/2020.
Quali territori possono beneficiare del Superbonus 110% nel 2026?
La proroga riguarda specifici interventi nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria del 6 aprile 2009 e a partire dal 24 agosto 2016, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Chi invia la comunicazione per una singola unita’ immobiliare?
Per gli interventi sulle singole unita’ immobiliari, la trasmissione e’ effettuata dal soggetto che rilascia il visto di conformita’, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Serve il visto di conformita’ per la cessione del credito?
Si’. L’opzione richiede il visto di conformita’ e le asseverazioni previste per l’intervento. Il visto controlla la presenza della documentazione e dei presupposti fiscali, mentre il tecnico certifica i requisiti di propria competenza.
Si puo’ inviare il modello dopo il 16 marzo 2027?
No. Il termine e’ perentorio e non e’ possibile utilizzare la remissione in bonis per recuperare una comunicazione omessa. Un invio tardivo non rende efficace l’opzione verso l’Agenzia delle Entrate.
Il CAF puo’ stabilire se un immobile rientra nella ricostruzione post-sisma?
La verifica richiede il coordinamento tra assistenza fiscale e professionisti tecnici. Il CAF puo’ controllare gli aspetti fiscali e la documentazione per il visto, mentre danno, progetto e requisiti tecnici devono risultare dalle attestazioni dei professionisti abilitati.