Superbonus: i codici tributi per le opzioni successive al 31 ottobre
Normativa Caf - 7 Dic 2022
I codici tributo “7708” e “7718” vanno indicati nel modello F24 per utilizzare in compensazione i crediti d’imposta riguardanti il Superbonus ceduto nel primo caso, fruito con sconto in fattura nel secondo, le cui comunicazioni relative alle corrispondenti opzioni sono state inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° novembre 2022.
L’articolo 9, comma 4 del decreto “Aiuti-quater”
Prevede che è possibile usufruire del tax credit ancora non speso, in dieci rate annuali di pari importo previa comunicazione trasmessa telematicamente all’Agenzia direttamente dal fornitore o cessionario o da un intermediario abilitato.
La parte del bonus non utilizzata nell’anno
La norma specifica che non può essere spesa negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. La disposizione rimanda a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate per la definizione delle modalità attuative della chance. Si è reso, dunque, necessario, come già detto, istituire due codici tributi ad hoc per distinguere i crediti con opzioni comunicate a partire dal 1° novembre 2022, perché fuori dalla disciplina.
I nuovi codici
- “7708” denominato “Cessione credito – Superbonus art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 Dl n. 34/2020 – opzioni dal 01/11/2022”
- “7718” denominato “Sconto – Superbonus art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – opzioni dal 01/11/2022”.
Il loro posto è nel modello F24, presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, nella sezione “Erario”, in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”, oppure, in caso di riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.