Superbonus 730 2026: come detrarre le rate residue in dichiarazione

730 - 24 Giu 2026

Pubblicato il 24 giugno 2026

Se hai beneficiato del Superbonus 730 2026 negli anni scorsi — al 110%, al 70% o al 65% — non devi fare nulla di speciale: le rate residue si continuano a inserire nella dichiarazione dei redditi ogni anno, fino all’esaurimento del piano di ammortamento decennale (o quinquennale per alcune spese 2020-2021). Il Superbonus ordinario è scaduto il 31 dicembre 2025 e per le nuove spese sostenute dal 1° gennaio 2026 non è più applicabile, salvo l’eccezione per i territori colpiti da eventi sismici. Ma chi ha già avviato i lavori e sostenuto le spese negli anni precedenti conserva integralmente il diritto alla detrazione secondo le aliquote di allora. La guida operativa dell’Agenzia delle Entrate sul Superbonus e le disposizioni dell’art. 119 del D.L. 34/2020 restano il riferimento normativo per tutte le rate ancora in corso.

Superbonus 730 2026: cosa cambia rispetto agli anni scorsi

Il punto di svolta è netto: dal 1° gennaio 2026 il Superbonus ordinario non è più prorogato. La Legge di Bilancio 2026 (L. 207/2025) ha confermato lo stop definitivo all’agevolazione per qualsiasi nuovo intervento su edifici non situati nelle zone colpite da terremoto. Rimane attivo, in via del tutto eccezionale, il Superbonus al 110% per i Comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016, ma solo in presenza di specifiche istanze di contributo per la ricostruzione e con l’obbligo di utilizzare cessione del credito o sconto in fattura.

Tutto ciò, però, riguarda solo le nuove spese. Chi ha sostenuto costi ammissibili al Superbonus fino al 31 dicembre 2025 — e ha correttamente presentato la CILA-S e rispettato i requisiti di avanzamento lavori previsti — continua a recuperare le rate di detrazione anno dopo anno nel modello 730, senza alcuna interruzione. È questa la principale operazione che milioni di contribuenti devono compiere con il 730/2026.

Aliquote storiche: quante rate restano nel 730/2026

L’aliquota applicabile a ciascuna rata dipende dall’anno in cui la spesa è stata sostenuta, non dall’anno in cui si presenta la dichiarazione. Le regole di ripartizione in quote annuali sono le seguenti.

Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, la detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo (aliquota 110%). Nel 730/2026 si indica la quinta e ultima rata sia per le spese 2020 sia per quelle 2021, a seconda della decorrenza specifica.

Per le spese sostenute nel 2022, la ripartizione ordinaria era in 4 quote annuali. Tuttavia, con l’art. 2, comma 3-sexies del D.L. 11/2023, era possibile optare irrevocabilmente nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2022 (presentata nel 2023) per spalmare la detrazione in 10 quote annuali: chi ha scelto questa opzione si troverà nel 730/2026 a indicare la quarta delle 10 rate. Per le spese 2022 senza opzione decennale, la detrazione è già stata fruita integralmente entro il 2025.

Per le spese sostenute nel 2023 con la stessa opzione decennale (esercitata nella dichiarazione relativa al 2023, presentata nel 2024), nel 730/2026 si indica la terza rata su dieci. Per le spese 2024 (aliquota 70%, ripartite in 4 quote), nel 730/2026 si indica la seconda rata su quattro. Per le spese 2025 al 65% (ripartite in 4 quote), nel 730/2026 si indica la prima rata.

Anno spesa Aliquota N. rate totali Rata da indicare nel 730/2026
2020 (dal 1° luglio) 110% 5 5ª (ultima)
2021 110% 5 5ª (ultima)
2022 (con opzione 10 rate) 110% / 90% 10 4ª
2023 (con opzione 10 rate) 110% / 90% 10 3ª
2024 70% 4 2ª
2025 65% 4 1ª

Nota: per le spese 2022 senza opzione decennale le 4 rate si esauriscono entro il 2025. Per le spese 2025 al 65% la CILA-S doveva essere presentata entro il 15 ottobre 2024 e i lavori dovevano risultare avviati a quella data.

Come si compila il Quadro E del 730/2026 per il superbonus 730 2026

Le rate residue del Superbonus si inseriscono nel Quadro E — Sezione IV del modello 730/2026, nei righi da E41 a E43, dedicati agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico.

Come compilare colonne e codici nei righi E41-E43

Ogni rigo richiede più informazioni. In colonna 1 va indicato il codice dell’intervento: il codice 30 identifica il Superbonus (interventi trainanti e trainati di efficienza energetica); il codice 31 identifica gli interventi antisismici rientranti nel Superbonus; i codici 32 e 33 si riferiscono a interventi trainati specifici. In colonna 2 si indica l’anno di sostenimento della spesa (es. 2022, 2023, 2024, 2025). In colonna 7 — la novità introdotta per il 730/2026 — si indica il numero della rata che si utilizza nell’anno corrente (es. 1 per la prima rata delle spese 2025, 2 per la seconda rata delle spese 2024). In colonna 8 va riportato l’importo totale della spesa sostenuta: il sistema calcola automaticamente 1/4 o 1/5 della detrazione spettante.

La Sezione III-B richiede i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento (sezione catastale, foglio, particella, subalterno): questi sono obbligatori per tutti gli interventi su immobili di proprietà o detenuti dal contribuente. Per gli interventi condominiali non si riportano i dati catastali della singola unità, ma va barrata la casella “Condominio” nei righi da E51 a E53.

Nel 730 precompilato le rate già inserite negli anni precedenti sono di norma pre-caricate dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati storici disponibili. È comunque fondamentale verificare che l’aliquota storica, l’anno della spesa e il numero della rata corrispondano esattamente a quanto indicato nei 730 degli anni precedenti. In caso di discrepanza la modifica è necessaria. Per un controllo accurato prima dell’invio, leggi anche Invio 730 precompilato: controlli prima di mandare la dichiarazione.

Capienza IRPEF: il rischio più sottovalutato

Il Superbonus è una detrazione dall’imposta lorda IRPEF: si scala dall’imposta dovuta, non dal reddito. Questo significa che se in un anno la detrazione supera l’IRPEF dovuta, la quota eccedente non può essere né rimborsata né riportata all’anno successivo, in assenza di specifiche disposizioni normative che lo consentano — circostanza non prevista dall’art. 119 del D.L. 34/2020 per la modalità detrazione diretta. È il cosiddetto problema della capienza fiscale.

Il rischio è particolarmente elevato per chi ha un’IRPEF lorda bassa (pensionati con piccoli assegni, lavoratori a tempo parziale, contribuenti con molte detrazioni concorrenti) e si trova a gestire rate di un Superbonus al 110% maturate su importi di spesa molto elevati. Per calcolare l’IRPEF lorda attesa e valutare la sostenibilità delle rate, è utile consultare la guida agli Scaglioni IRPEF 2026: aliquote aggiornate e calcolo dell’imposta.

Novità 2026: riordino detrazioni e rate Superbonus residue

La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha introdotto, a partire dal 730/2026, un nuovo plafond massimo di spese detraibili per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro. Il limite è di 14.000 euro per redditi tra 75.000 e 100.000 euro, e di 8.000 euro per redditi superiori a 100.000 euro, modulato in base al numero di figli a carico.

Tuttavia — ed è un punto cruciale — le rate residue delle ristrutturazioni edilizie (incluso il Superbonus) relative a spese sostenute in anni precedenti sono esplicitamente escluse da questo plafond. Le istruzioni al modello 730/2026 confermano che restano detraibili come in passato: spese sanitarie, interessi passivi sui mutui stipulati entro il 31 dicembre 2024 e spese per ristrutturazioni edilizie per interventi e rate residue relative ad anni precedenti. Solo le spese di ristrutturazione sostenute per la prima volta nel 2025 rientrano nel nuovo sistema di riordino, limitatamente ai contribuenti sopra soglia.

Nel 730/2026 è stato introdotto anche il meccanismo del riordino automatizzato: l’Agenzia delle Entrate calcola di norma le detrazioni soggette al plafond in sede di liquidazione. Il contribuente può tuttavia scegliere il calcolo manuale barrando la casella “Riordino delle detrazioni non automatizzato” nell’intestazione del Quadro E.

Cessione del credito e sconto in fattura: cosa cambia ora

Le opzioni alternative alla detrazione diretta — cessione del credito a banche o intermediari e sconto in fattura applicato dall’impresa — sono state bloccate dal D.L. 11/2023 per la grande maggioranza degli interventi, salvo le eccezioni previste per i titoli edilizi già comunicati prima del 17 febbraio 2023. Chi aveva già optato per queste modalità negli anni passati ha già ceduto il credito o beneficiato dello sconto: non ha rate da indicare nel 730.

Chi invece ha scelto la detrazione diretta — o chi non aveva alternativa — deve continuare a indicare le rate anno per anno. Attenzione: le rate residue del Superbonus non possono di norma essere cedute dal 2023, salvo le specifiche eccezioni previste dalla normativa transitoria. L’unica strada percorribile per la generalità dei casi è la detrazione in dichiarazione dei redditi oppure, in caso di vendita dell’immobile, il trasferimento delle rate all’acquirente se esplicitamente previsto nell’atto di compravendita. Per sapere come gestire queste situazioni patrimoniali complesse, consulta anche Detrazioni mutuo 730 2026: calcolo interessi passivi e regole sulla prima casa.

Trasferimento delle rate: vendita, donazione, decesso

Le rate residue del Superbonus seguono regole specifiche in caso di variazioni soggettive. Se l’immobile viene venduto prima che le rate siano esaurite, le quote non ancora fruite si trasferiscono all’acquirente persona fisica, salvo diverso accordo scritto nell’atto notarile: è quindi fondamentale che rogito e dichiarazioni dei redditi siano coerenti.

In caso di decesso del beneficiario, le rate residue delle detrazioni edilizie (a differenza del bonus mobili) si trasferiscono all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Se l’erede non detiene materialmente il bene, il diritto può venire meno. Per approfondimenti su successioni e gestione del patrimonio immobiliare, leggi Successione 2026: dichiarazione, voltura catastale e documenti.

Evento Effetto sulle rate residue Superbonus Cosa verificare
Vendita dell’immobile Le rate passano all’acquirente (regola generale) Atto notarile: diverso accordo scritto
Decesso del beneficiario Rate all’erede con detenzione materiale e diretta Erede deve abitare o detenere l’immobile
Donazione Rate al donatario Atto di donazione e dati catastali coerenti
Immobile ceduto in comodato Il proprietario mantiene la detrazione Contratto scritto e registrato

Come ottenere assistenza: il ruolo del CAF

La compilazione del Quadro E con più righi Superbonus di anni diversi, codici intervento differenti, opzioni decennali e dati catastali da verificare è una delle operazioni più delicate del 730. Un errore nel numero di rata, nell’anno della spesa o nell’aliquota storica può portare a contestazioni in sede di controllo automatizzato e alla richiesta di restituzione della detrazione con sanzioni. Per questo motivo, rivolgiti agli sportelli CAF UCI per un’assistenza qualificata nella compilazione del tuo 730: i consulenti verificheranno le rate residue, i dati catastali e la capienza IRPEF prima dell’invio.

Se stai gestendo anche altre detrazioni edilizie minori insieme al Superbonus, ti può essere utile la guida completa al Bonus ristrutturazioni 730 2026: aliquote, rate e documenti e quella sul Modello 730 2026: guida alle spese e detrazioni.

Per verificare quando arriverà l’eventuale rimborso a conguaglio generato dalle rate Superbonus, consulta anche Rimborso 730 2026: quando arriva in busta paga, sul cedolino pensione e sul conto corrente.

Domande frequenti sul Superbonus nel 730 2026

Le domande più comuni dei contribuenti

Ho fatto lavori con il Superbonus 110% nel 2021: devo ancora inserire rate nel 730/2026?
Sì. Le spese sostenute nel 2021 sono ripartite in 5 quote annuali. Nel 730/2026 si indica la quinta e ultima rata. Controlla il rigo E41 con codice 30 o 31, anno 2021 e rata numero 5.

Ho optato per la cessione del credito nel 2022: devo fare qualcosa nel 730/2026?
No. Chi ha ceduto il credito o ha ricevuto lo sconto in fattura non ha rate da indicare in dichiarazione: l’agevolazione è già stata fruita tramite il cessionario o l’impresa. Il 730/2026 non richiede alcuna indicazione per questi casi.

Le mie rate Superbonus rientrano nel nuovo limite per redditi sopra 75.000 euro?
No. Le rate residue relative a spese sostenute in anni precedenti sono esplicitamente escluse dal nuovo plafond introdotto dalla Legge di Bilancio 2025. Sono detraibili integralmente indipendentemente dal reddito complessivo.

Ho venduto la casa nel 2025 dopo aver fatto lavori con il Superbonus: chi detrae le rate residue?
In assenza di diverso accordo scritto nel rogito, le rate non ancora fruite si trasferiscono all’acquirente persona fisica. Se il contratto prevede che le rate restino al venditore, è necessario che questa clausola sia espressamente indicata nell’atto notarile.

Posso ancora cedere le rate residue a una banca nel 2026?
Di norma no. Il D.L. 11/2023 ha bloccato la cessione del credito e lo sconto in fattura per la generalità degli interventi, salvo le eccezioni previste per situazioni con titolo edilizio comunicato prima del 17 febbraio 2023. Per i casi ordinari, le rate residue si fruiscono solo in detrazione diretta nel 730 o si trasferiscono in caso di vendita dell’immobile.

Il mio 730 precompilato riporta già le rate Superbonus: devo verificarle?
Sì, è necessario verificarle. L’Agenzia delle Entrate inserisce le rate sulla base dei dati storici disponibili, ma è indispensabile controllare che l’anno della spesa, il numero della rata e l’aliquota siano corretti rispetto a quanto indicato nei 730 precedenti. In caso di discrepanza, la modifica del precompilato è necessaria per tutelare la detrazione.


Fonti ufficiali di riferimento