Comunicazione pagamenti esteri: tutte le regole dal Fisco

Servizi Caf-Uci - 13 Mag 2024

Viene pubblicato il  Provvedimento n 224381 del 9 maggio  delle Entrate con le disposizioni di attuazione dell’articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, riguardanti le  modalità ei termini di comunicazione all’Agenzia delle entrate dei trasferimenti, anche attraverso movimentazione di conti, da o verso l’estero di mezzi di pagamento  di cui all’articolo 1, comma 2, lettera s), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

L’Amministrazione finanziaria riceve l’ ampliamento della platea dei soggetti tenuti a comunicare,  ai fini del monitoraggio fiscale,  i dati delle movimentazioni da o verso l’estero di valore pari o superiore a 5.000 euro   inserendovi i prestatori di servizi in valuta virtuale ei prestatori di servizi di portafoglio digitale.

Definisci anche il set informativo da trasmettere alle Entrate.

Monitoraggio fiscale: ampliata platea soggetti tenuti alla comunicazione dati

Il provvedimento realizza un  adeguamento  delle  disposizioni  attuative dell’articolo 1 del decreto-legge n. 167 del 1990, che regola la  rilevazione ai fini fiscali dei trasferimenti da e per l’estero di mezzi di pagamento.
La norma è stata oggetto di modifica ad opera dell’articolo 1, comma 129, lettera a), della legge del 29 dicembre 2022, n. 197, in vigore dal 1° gennaio 2023, che, a sua volta, ha novellato la disciplina del  monitoraggio fiscale,  includendovi i riferimenti alle cripto-attività, e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale del decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231].
Il provvedimento pertanto interviene, in primo luogo,  recependo:

  • al paragrafo 1,  l’ampliamento delle categorie di soggetti obbligati alla comunicazione, inserendovi prestatori di servizi in valuta virtuale ei prestatori di servizi di portafoglio digitale,
  • al paragrafo 2,  le integrazioni al set di dati da inviare.

In secondo luogo, il provvedimento dispone che ai fini delle regole del monitoraggio fiscale si adottano le stesse modalità di rilevazione delle operazioni oggetto di comunicazione, modalità già in uso ai fini della conservazione dei dati e dei documenti per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di cui al Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Comunicazione pagamenti esteri: tutte le regole dal Fisco

I soggetti obbligati alla comunicazione  sono:

  • gli intermediari finanziari indicati nell’articolo 3, comma 2,
  • gli altri operatori finanziari di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a) ed)
  • e gli operatori non finanziari di cui all’articolo 3, comma 5, lettera i) e i-bis), del decreto
    legislativo 21 novembre 2007, n. 231

L’adempimento comunicativo riguarda i trasferimenti relativi a denaro contante, assegni bancari e postali, assegni circolari, vaglia postali, carte di credito e ogni altro strumento che permette di trasferire anche in via telematica dei valori (articolo 1, comma 2, lettera s) , Dlgs n. 231/2007) fra cui sono inclusi anche i movimenti relativi a valute virtuali e cripto-attività (articolo 67, comma 1, lettera c- sexies ), del Tuir).

Gli elementi informativi da comunicare sono:

  • dati, causale, importo e tipologia dell’operazione, inclusi i mezzi di pagamento utilizzati
  • eventuale rapporto continuativo movimentato e relativi dati di instaurazione
  • i dati identificativi (compreso l’eventuale stato estero di residenza anagrafica) delle persone fisiche, enti non commerciali o società che dispongono dell’ordine di pagamento ei dati dei destinatari dell’ordine di accreditamento
  • per specifiche tipologie di operazioni identificate con apposita tabella (Allegato 5), i dati identificativi dell’intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziarie esteri, compreso lo stato estero di provenienza dei fondi.

Allegati: