Credito imposta aggiuntivo ZES Unica 2025: quando si può procedere alla compensazione
Fisco e Tributi - 10 Giu 2026
Il credito imposta aggiuntivo ZES Unica 2025 è utilizzabile in compensazione nel 2026 dalle imprese che hanno rispettato le comunicazioni previste per gli investimenti 2025. L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 7041 con la Risoluzione n. 18/E del 15 maggio 2026; la compensazione tramite F24 telematico è possibile dal 26 maggio 2026 al 31 dicembre 2026, nei limiti dell’importo riconosciuto e dopo il rilascio della ricevuta di utilizzo. Ecco requisiti, percentuali, scadenze e cause di decadenza.
Cos’è il credito imposta aggiuntivo ZES Unica 2025
Il credito aggiuntivo ZES Unica 2025 è un contributo integrativo previsto dalla Legge di Bilancio 2026 per gli investimenti realizzati nel 2025 nella ZES Unica. La misura serve a integrare il credito già ripartito dall’Agenzia delle Entrate a dicembre 2025.
Nel 2025, a seguito delle comunicazioni integrative presentate dalle imprese, l’Agenzia delle Entrate ha determinato la percentuale effettivamente fruibile del credito ZES Unica nella misura del 60,3811% del credito richiesto.
La Legge di Bilancio 2026 ha poi previsto un credito aggiuntivo pari al 14,6189% del credito richiesto con la comunicazione integrativa. Sommando le due componenti si arriva al 75% del credito originariamente richiesto, non al 75% dell’investimento complessivo.
Attenzione: la percentuale del 75% riguarda il credito richiesto/ripartito, non il costo dell’investimento. L’intensità effettiva dell’agevolazione dipende dalle regole ZES, dalla dimensione dell’impresa, dalla localizzazione e dai limiti previsti dalla disciplina sugli aiuti di Stato.
Chi ha diritto al credito aggiuntivo ZES Unica
Possono beneficiare del credito aggiuntivo le imprese che:
- hanno effettuato investimenti agevolabili nel 2025 nella ZES Unica;
- hanno presentato validamente la comunicazione integrativa nei termini previsti;
- hanno rispettato le condizioni richieste dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate;
- non hanno fruito del credito Transizione 5.0 per i medesimi investimenti;
- risultano ammesse all’utilizzo del credito dopo i controlli e le comunicazioni telematiche dell’Agenzia.
La ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La Legge n. 171/2025 ha esteso il perimetro della ZES Unica anche a Marche e Umbria, con regole specifiche per gli investimenti localizzati nelle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale.
Percentuali e calcolo del credito aggiuntivo
Il credito aggiuntivo è pari al 14,6189% dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con la comunicazione integrativa ZES Unica 2025.
La percentuale non si applica direttamente al valore dell’investimento, ma al credito richiesto. Il totale del beneficio ZES 2025, considerando quota già riconosciuta e credito aggiuntivo, raggiunge il 75% del credito originario richiesto.
| Componente | Percentuale | Base di calcolo | Riferimento |
|---|---|---|---|
| Credito ZES Unica 2025 già ripartito | 60,3811% | Credito richiesto con comunicazione integrativa | Provvedimento Agenzia Entrate dicembre 2025 |
| Credito aggiuntivo 2026 | 14,6189% | Credito richiesto con comunicazione integrativa | Legge Bilancio 2026, art. 1, comma 448 |
| Totale complessivo | 75% | Credito originario richiesto | Somma delle due componenti |
Compensazione F24: codice tributo 7041 e periodo di utilizzo
Il credito aggiuntivo ZES Unica 2025 è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 telematico, usando i servizi dell’Agenzia delle Entrate.
Il periodo di utilizzo è compreso tra il 26 maggio 2026 e il 31 dicembre 2026. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i canali telematici dell’Agenzia, pena lo scarto dell’operazione.
Codice tributo 7041
Il codice tributo da indicare nel modello F24 è 7041, istituito dalla Risoluzione Agenzia Entrate n. 18/E del 15 maggio 2026, con la denominazione: “Credito d’imposta aggiuntivo investimenti ZES Unica – articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
Il codice va esposto nella sezione Erario, nella colonna “importi a credito compensati”. Nei casi di riversamento dell’agevolazione, va invece indicato nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” si indica l’anno di sostenimento dei costi, nel formato AAAA.
L’utilizzo decorre comunque solo dopo il rilascio della ricevuta con cui l’Agenzia delle Entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito. In assenza di tale riscontro, la compensazione può essere scartata.
Per altre agevolazioni territoriali, consulta anche la guida Credito imposta ZLS 2026: comunicazione entro 30 maggio.
Comunicazioni e scadenze del credito aggiuntivo ZES Unica
La comunicazione per il credito aggiuntivo è stata disciplinata dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 16 febbraio 2026, che ha approvato modello, istruzioni e specifiche tecniche.
La finestra di presentazione della comunicazione per il credito aggiuntivo era aperta dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026. L’utilizzo in compensazione avviene invece dal 26 maggio al 31 dicembre 2026.
| Adempimento | Periodo / data | Cosa sapere |
|---|---|---|
| Comunicazione integrativa ZES Unica 2025 | 18 novembre – 2 dicembre 2025 | Necessaria per accedere al credito 2025 e al credito aggiuntivo |
| Percentuale riparto credito 2025 | Dicembre 2025 | Credito fruibile al 60,3811% del richiesto |
| Comunicazione credito aggiuntivo | 15 aprile – 15 maggio 2026 | Modello approvato dall’Agenzia delle Entrate |
| Codice tributo 7041 | 15 maggio 2026 | Risoluzione AE n. 18/E/2026 |
| Compensazione F24 | 26 maggio – 31 dicembre 2026 | Solo tramite servizi telematici AE e previa ricevuta di riconoscimento |
Verifiche antimafia oltre 150.000 euro
Se l’ammontare complessivo del credito spettante allo stesso beneficiario, considerando credito aggiuntivo e crediti ZES Unica 2024 e 2025, supera 150.000 euro, l’utilizzo è subordinato alle verifiche previste dalla normativa antimafia.
In questi casi l’impresa deve prestare particolare attenzione al Quadro C del modello e alle dichiarazioni sostitutive richieste. L’utilizzo del credito è possibile solo dopo l’esito positivo dei controlli e la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate.
Cumulo con altre agevolazioni e Transizione 5.0
Il credito aggiuntivo ZES Unica è concesso nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato e può cumularsi con altre agevolazioni solo nei limiti dell’intensità massima di aiuto consentita.
La regola più importante riguarda Transizione 5.0: il credito aggiuntivo ZES non è riconosciuto per i medesimi investimenti che hanno beneficiato del credito d’imposta Transizione 5.0. In caso di sovrapposizione, occorre rideterminare gli importi ed evitare il doppio beneficio sugli stessi costi.
Per approfondire strumenti fiscali collegati, leggi anche Concordato preventivo biennale 2026 e Ravvedimento operoso 2026.
Cause di decadenza e rischi in caso di utilizzo errato
Il credito può essere recuperato dall’Amministrazione finanziaria se mancano i requisiti, se le dichiarazioni rese non sono veritiere o se il credito viene utilizzato in misura superiore a quella riconosciuta.
Tra le principali cause di decadenza o rideterminazione rientrano:
- mancata presentazione della comunicazione integrativa nei termini;
- utilizzo del credito prima del riconoscimento da parte dell’Agenzia;
- compensazione oltre il 31 dicembre 2026;
- credito usato per investimenti non agevolabili;
- cumulo non consentito con Transizione 5.0 sugli stessi investimenti;
- mancato rispetto delle condizioni di mantenimento dell’investimento nella ZES;
- dichiarazioni false o incomplete.
I modelli F24 presentati fuori dai canali telematici dell’Agenzia, fuori periodo o per importi superiori a quelli riconosciuti possono essere scartati. Se il credito è già stato usato indebitamente, l’Agenzia può recuperarlo con interessi e sanzioni.
Per gli strumenti di difesa in caso di contestazioni fiscali, leggi anche: Ricorso cartella esattoriale 2026: termini, sospensione e autotutela.
Assistenza CAF per credito ZES e compensazione F24
Il credito ZES richiede attenzione a modello, ricevute, importi riconosciuti, codici tributo, cumulo con altre agevolazioni e compilazione del modello F24. Prima di compensare è opportuno verificare la documentazione con il consulente fiscale o con il professionista che segue l’impresa.
Per assistenza su dichiarazioni, F24, crediti fiscali e controlli documentali puoi rivolgerti agli sportelli CAF UCI.
FAQ — Credito imposta aggiuntivo ZES Unica 2025
Le 6 risposte più utili per le imprese
Da quando si può usare il credito aggiuntivo ZES Unica?
Il credito può essere usato in compensazione nel 2026, dal 26 maggio al 31 dicembre 2026, tramite modello F24 telematico e dopo il riconoscimento dell’utilizzo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Qual è il codice tributo?
Il codice tributo è 7041, istituito dalla Risoluzione Agenzia Entrate n. 18/E del 15 maggio 2026.
Il 75% si calcola sull’investimento?
No. Il 75% riguarda il credito originariamente richiesto, dato dalla somma del 60,3811% già riconosciuto e del 14,6189% aggiuntivo. Non è il 75% del costo dell’investimento.
Cosa succede se il credito supera 150.000 euro?
L’utilizzo è subordinato alle verifiche antimafia previste dal D.Lgs. 159/2011. In alcuni casi è necessario compilare il Quadro C con le dichiarazioni richieste.
Il credito è cumulabile con Transizione 5.0?
No, non per i medesimi investimenti. Se gli stessi costi hanno beneficiato di Transizione 5.0, non possono generare anche il credito aggiuntivo ZES.
Il credito aggiuntivo vale anche per gli investimenti 2026?
No. Il credito aggiuntivo è un correttivo relativo agli investimenti 2025. La disciplina ZES per gli anni successivi segue procedure e comunicazioni distinte.
Fonti istituzionali: Agenzia Entrate — Credito d’imposta aggiuntivo ZES Unica 2025 | Agenzia Entrate — Risoluzione n. 18/E del 15 maggio 2026 | Agenzia Entrate — Provvedimento n. 56564/2026 | Dipartimento per il Sud — Estensione ZES a Marche e Umbria