Superbonus: maxi emendamento con stretta del Governo

Bonus - 13 Mag 2024

Approvato un emendamento con importanti novità sul superbonus nella tarda serata di venerdi con cui si genera una stretta per le banche sulle compensazioni dei crediti da bonus edilizi e si introduce l’obbligo di spalmare in 10 anni le detrazioni per superbonus, sismabonus e bonus barriere 75% per le spese sostenute dal 2024.

Emendamento Superbonus: sintesi delle novità approvate

Con il DL n 39/2024 in conversione in Legge, bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato e depositato in Commissione Finanze del Senato, si vuole inserire nel nuovo art. 4-bis la gran parte delle novità per il superbonus.
In sintesi, con i primi quattro commi del nuovo art 4 bis si andrebbe a prevedere quanto segue:

  • per le compensazioni eseguite a partire dal 1° gennaio 2025, i soggetti qualificati quali banche e gli altri intermediari finanziari, nonché le società appartenenti a un gruppo bancario e le imprese di assicurazione (dell’art 121 del DL 34/2020) non possono utilizzare i crediti d’imposta, derivanti dalle opzioni di sconto o cessione di cui al medesimo art. 121, in compensazione con i debiti per contributi previdenziali e per premi assicurativi INAIL. Il divieto riguarda tutti i crediti da superbonus e altri bonus edilizi utilizzabili in compensazione dal 2025 in poi, a prescindere dall’anno di sostenimento della spesa da cui derivano. Il divieto non comprende tutti i titolari di crediti d’imposta diversi dai predetti “soggetti qualificati”;
  • altra novità prevede di splamare obbligatoriamente in 10 anni le detrazioni superbonus, sismabonus e bonus eliminazione barriere architettoniche, per quelle che derivano da spese sostenute dal 2024 in poi (nessuna rimodulazione da 4-5 anni a 10 anni per le detrazioni che derivano da spese sostenute sino al 2023 compreso);
  • inoltre, si prevederebbe, in deroga a quanto previsto dall’art 121 comma 3 del DL n 34/2020 che i crediti di imposta derivanti da sconto e cessione per superbonus, sismabonus e bonus barriere siano ripartiti in 4 o 5 anni indipendentemente dal numero di quote in cui sarebbe fruibile la detrazione. Ossia, sulle spese 2024, se ancora possibile esercitare sconto e cessione, il credito che matura per il fornitore o il cessionario è ripartito in 4-5 quote annuali malgrado andrebbe suddivisa in 10 quate come previsto dal nuovo comma 4 del nuovo art 4 bis. Il comma 5 del nuovo articolo recita espressamente: Il comma 5, in deroga a quanto previsto dall’articolo 121, comma 3, secondo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede che i crediti d’imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 121, relativi alle spese di cui al comma 1, sono ripartiti in quattro quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e in cinque quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all’articolo 119-ter del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del citato decreto-legge n. 63 del 2013″