Rottamazione cartelle di Comuni e Regioni 2026: domande dal 16 ottobre al 15 dicembre, chi può aderire

730 - 28 Ago 2026

Aggiornato al 28/08/2026

ℹ️ In breve: la rottamazione delle cartelle di Comuni e Regioni riguarda i carichi affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 2000 e il 2023. Le domande si presentano dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026 — un calendario diverso da quello annunciato in primavera, che vale la pena conoscere prima di orientarsi su fonti superate.

⚠️ Attenzione alle date vecchie: molte fonti online riportano ancora la finestra 16 settembre-31 ottobre 2026. È il calendario superato: quello vigente, fissato dalla Legge n. 113/2026, prevede la domanda dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026.

La rottamazione delle cartelle di Comuni e Regioni nasce con l’articolo 10-quinquies del DL 27 marzo 2026, n. 38, convertito con la Legge 22 maggio 2026, n. 88, ed estende la definizione agevolata ai debiti tributari e non tributari affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione dalle Regioni e dagli enti locali tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.

Il calendario originario, però, non è quello attualmente in vigore. Come ricostruito da Studio Teruzzi, una successiva legge di conversione (la n. 113/2026, di conversione del DL n. 63/2026) ha spostato in avanti l’intero calendario, accogliendo le richieste di enti come l’IFEL di allungare tempi giudicati troppo stretti. Il risultato: chi ha letto le notizie di marzo-maggio 2026 rischia di avere in testa date sbagliate.

Il calendario dei carichi locali segue peraltro una procedura separata rispetto alla rottamazione quinquies “statale”, la cui finestra ordinaria si è già chiusa il 30 aprile 2026: per il calendario dei pagamenti di quella misura, la nostra guida sulla rottamazione quinquies di agosto 2026 resta il riferimento aggiornato.

Cosa è cambiato rispetto alle prime notizie

Il confronto tra il calendario originario e quello attualmente in vigore rende bene l’idea di quanto la procedura sia stata rimodulata.

Rottamazione enti locali: calendario originario e calendario in vigore
Adempimento Calendario originario (L. 88/2026) Calendario in vigore (L. 113/2026)
Delibera di adesione dell’ente Entro il 30 giugno 2026 Entro il 31 luglio 2026
Carichi definibili visibili online Dal 15 settembre 2026 Dal 15 ottobre 2026
Domanda del contribuente 16 settembre – 31 ottobre 2026 16 ottobre – 15 dicembre 2026
Comunicazione importo da AdER Entro il 31 dicembre 2026 Entro il 28 febbraio 2027
Prima o unica rata Entro il 31 gennaio 2027 Entro il 31 marzo 2027

Chi può aderire: serve la delibera del tuo Comune entro il 31 luglio

La misura non è automatica. Perché i cittadini di un territorio possano aderire, l’ente — Comune, Regione, Provincia o Città metropolitana — deve aver adottato un provvedimento di adesione, averlo pubblicato sul proprio sito istituzionale e averlo trasmesso ad Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 31 luglio 2026. Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato il modello ufficiale per l’adesione dei Comuni il 9 giugno 2026.

Per farsi un’idea della scala del fenomeno: a Napoli, dove il Consiglio comunale ha approvato l’adesione con la delibera n. 64 del 5 giugno 2026, il magazzino crediti affidato ad AdER ammonta a circa 2,19 miliardi di euro, di cui 1,502 miliardi legati a sanzioni del Codice della strada e 600 milioni a entrate tributarie — un ordine di grandezza che aiuta a capire perché molti Comuni hanno interesse ad aderire.

Il tuo Comune aveva già deliberato con le vecchie date: serve una nuova delibera?

No. Le scadenze della procedura sono fissate dalla legge, non dalla delibera comunale. Un ente che ha già approvato l’adesione riportando nell’atto le date poi modificate dalla Legge 113/2026 non deve adottare un nuovo provvedimento: la delibera resta valida, e a cambiare sono solo i termini previsti dalla norma.

Quali debiti rientrano e quali restano esclusi

Rientrano i carichi, tributari e non tributari, affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione da Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni ed enti territoriali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Restano tassativamente esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Due percorsi diversi secondo chi gestisce il tuo debito

Un punto che vale la pena chiarire subito: questa procedura riguarda solo i debiti già affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione. Se il tuo Comune gestisce direttamente i propri tributi, oppure li ha affidati a un concessionario privato della riscossione, questa specifica rottamazione non si applica. In questi casi, la Legge di Bilancio 2026 consente comunque agli enti di introdurre forme autonome di definizione agevolata, ma con regole, tempi e procedure decise da ciascuna amministrazione — motivo per cui due cittadini dello stesso Comune potrebbero trovarsi davanti a percorsi completamente diversi, a seconda di chi gestisce materialmente il loro debito.

Come si paga: unica soluzione o fino a 54 rate

Una volta ricevuta la comunicazione dell’importo dovuto, il pagamento può avvenire in un’unica soluzione oppure essere dilazionato fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, con un minimo di 100 euro per rata. Sulle rate si applica un interesse del 3% annuo.

Cosa succede se salti una rata

Il mancato pagamento della sola prima rata non comporta la decadenza immediata: il versamento successivo viene imputato alla rata arretrata. La rottamazione diventa però inefficace se si saltano due rate, anche non consecutive, o se non si versa in modo sufficiente l’ultima rata del piano. I versamenti già effettuati restano comunque acquisiti come acconto sul debito complessivo.

Cosa fare adesso, prima di ottobre

  1. Verifica se il tuo Comune (o la tua Regione) ha aderito: controlla il sito istituzionale dell’ente per la delibera pubblicata entro il 31 luglio 2026.
  2. Individua se il tuo debito è affidato ad AdER o gestito direttamente dall’ente: cambia completamente la procedura da seguire.
  3. Segna in agenda il 15 ottobre 2026, data da cui i carichi definibili saranno consultabili online.
  4. Prepara le credenziali di accesso (SPID, CIE o CNS) per la domanda telematica, obbligatoria e senza alternative cartacee.
  5. Non fare affidamento su articoli con le vecchie date: verifica sempre l’aggiornamento della fonte prima di prendere decisioni.

Se hai dubbi su quali debiti rientrano nella tua situazione, o vuoi verificare se il tuo ente ha aderito, i servizi CAF-UCI possono aiutarti a orientarti prima dell’apertura della finestra di ottobre.

FAQ — Rottamazione cartelle Comuni e Regioni 2026

Domande frequenti su calendario, requisiti e pagamento

Quando si presenta la domanda per la rottamazione delle cartelle di Comuni e Regioni?
Dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026, esclusivamente online. Questa finestra ha sostituito quella inizialmente prevista (16 settembre-31 ottobre 2026) per effetto della Legge n. 113/2026 di conversione del DL n. 63/2026.

Perché le date sono cambiate rispetto alle prime notizie di primavera?
Perché il calendario originario, fissato dalla Legge n. 88/2026, è stato modificato da una legge di conversione successiva (L. 113/2026) che ha spostato in avanti sia il termine per l’adesione degli enti sia la finestra di domanda per i contribuenti, accogliendo le richieste di enti come l’IFEL di allungare tempi giudicati troppo stretti.

Come faccio a sapere se il mio Comune ha aderito?
Il Comune deve aver pubblicato il proprio provvedimento di adesione sul sito istituzionale e averlo trasmesso ad Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 31 luglio 2026. Se l’ente non ha aderito entro questa data, per quel territorio non risultano carichi definibili e la rottamazione locale non si attiva.

Se il mio Comune aveva deliberato con le vecchie date, deve rifare la delibera?
No. Le date della procedura sono fissate dalla legge, non dalla delibera comunale: un ente che ha già approvato l’adesione riportando le scadenze poi modificate non deve adottare un nuovo atto.

Quali debiti rientrano nella rottamazione degli enti locali?
I carichi tributari e non tributari affidati all’Agente della riscossione da Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni ed enti territoriali tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Restano esclusi i debiti derivanti da condanne della Corte dei conti.

Cosa succede se il mio debito non è affidato ad Agenzia delle Entrate-Riscossione?
Se il tributo è gestito direttamente dall’ente o affidato a un concessionario privato, questa procedura non si applica. La Legge di Bilancio 2026 consente comunque agli enti di introdurre forme autonome di definizione agevolata, con regole e tempi decisi da ciascuna amministrazione.

In quante rate si può pagare?
In un’unica soluzione oppure fino a un massimo di 54 rate bimestrali, con un importo minimo per rata non inferiore a 100 euro. Sulle rate si applica un interesse del 3% annuo.

Cosa succede se salto una rata?
Il mancato pagamento della sola prima rata non comporta decadenza immediata: il versamento successivo viene imputato alla rata arretrata. La rottamazione diventa inefficace se si saltano due rate, anche non consecutive, o se non si versa l’ultima rata del piano.