Correttivo fiscale Omnibus 2026: cosa cambierà per auto, familiari e IVA

Fisco e Tributi - 23 Lug 2026

Pubblicato il 24/07/2026

Il Governo ha messo a punto un nuovo intervento di manutenzione della riforma fiscale: si tratta del cosiddetto “Correttivo Omnibus”, uno schema di decreto legislativo che tocca imposte sui redditi, IVA, successioni, accise e controlli fiscali. Il testo è stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026 e trasmesso alle Camere il 21 luglio 2026 come Atto del Governo n. 430, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Attenzione: non è ancora legge. Di seguito le novità più rilevanti per lavoratori dipendenti, professionisti e contribuenti che si rivolgono al CAF, con l’avvertenza che il testo può ancora cambiare prima dell’approvazione definitiva.

Correttivo Omnibus 2026: cos’è e a che punto è l’iter

Lo schema, composto da 28 articoli suddivisi in 10 Titoli, non introduce una riforma autonoma ma corregge e coordina disposizioni già in vigore, adottate nell’ambito della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111). Il Consiglio dei ministri dovrà tornare a esaminarlo dopo il parere delle Camere: secondo le prime indicazioni di stampa specializzata, il passaggio finale è atteso non prima della fine della pausa estiva.

Le tappe del Correttivo fiscale Omnibus 2026
Fase Data Stato
Approvazione preliminare CdM 10 giugno 2026 ✅ Avvenuta
Trasmissione alle Camere (Atto Governo n. 430) 21 luglio 2026 ✅ Avvenuta
Parere delle Commissioni parlamentari In corso 🔄 Da esprimere
Approvazione definitiva CdM Non ancora fissata 📅 Attesa dopo la pausa estiva
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e entrata in vigore Da definire 📅 Il giorno successivo alla pubblicazione

Fringe benefit auto aziendali: cosa prevede l’articolo 2

Una delle novità più seguite riguarda la tassazione delle auto aziendali concedute in uso promiscuo ai dipendenti. Lo schema conferma l’impianto attuale — il valore imponibile calcolato in modo forfetario sulle tabelle ACI, differenziato per tipo di alimentazione — ma cambierebbe un punto chiave: al posto della data di prima immatricolazione del veicolo, il criterio di riferimento diventerebbe l’anzianità del veicolo assegnato al singolo dipendente.

La differenza è concreta: oggi la maggiorazione del 50% del valore imponibile prevista dal sesto anno di vita del veicolo si lega alla prima immatricolazione, mentre con la modifica si applicherebbe anche quando un’auto già “anziana” viene riassegnata a un dipendente diverso da quello originario. Viene inoltre chiarita la tassazione forfetaria del 5% per gli accessori e gli allestimenti non compresi nelle tabelle ACI, mentre le somme che il dipendente paga di tasca propria per l’uso del veicolo continuano a essere scomputate dal valore imponibile.

Per chi ha già un’auto assegnata, è prevista una clausola di salvaguardia: i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso entro il 31 dicembre 2025 continuerebbero a seguire le regole in vigore al 31 dicembre 2024, con lo stesso meccanismo di aggravio dopo il quinto anno. La nuova disciplina, se confermata, si applicherebbe dal periodo d’imposta 2026.

Fringe benefit auto aziendali: criterio attuale e proposta del Correttivo
Aspetto Regola attuale Proposta del Correttivo
Criterio per la maggiorazione Data di prima immatricolazione del veicolo Anzianità del veicolo assegnato al dipendente
Auto riassegnata a un altro dipendente Non sempre rileva l’anzianità del veicolo La maggiorazione del 50% (dal 6° anno) si applica anche in questo caso
Accessori non in tabella ACI Prassi non uniforme Maggiorazione forfetaria del 5%
Veicoli ordinati entro il 2024 — Clausola di salvaguardia: regole 2024 se concessi entro il 2025

Familiari a carico e welfare aziendale: la correzione dell’articolo 1

Il secondo intervento riguarda una questione che negli ultimi mesi ha creato non pochi grattacapi ai lavoratori dipendenti. Il precedente correttivo della riforma fiscale (decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192) aveva riallargato la platea dei “familiari” rilevanti ai fini fiscali, includendo anche gli “altri familiari” previsti dall’articolo 433 del Codice civile — generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle — ma aveva subordinato questa estensione al requisito della convivenza con il contribuente o alla corresponsione di assegni alimentari non derivanti da un provvedimento del giudice.

Il problema è che questo requisito, pensato per le detrazioni, si è riflesso anche sul welfare aziendale, facendo perdere retroattivamente, per l’intero 2025, le agevolazioni già utilizzate dai lavoratori a favore di parenti non conviventi.

Il Correttivo Omnibus punta a rimediare distinguendo due casi: quando una norma fiscale si limita a richiamare i familiari indicati dall’articolo 12 del TUIR (come nel caso del welfare aziendale), il requisito della convivenza o dell’assegno alimentare verrebbe eliminato; quando invece la norma richiede espressamente lo status di familiare fiscalmente a carico (quindi con i limiti di reddito), quel requisito resterebbe. La modifica avrebbe effetto retroattivo dal periodo d’imposta 2025.

Familiari a carico: la situazione prima e dopo il Correttivo
Situazione Con il D.Lgs. 192/2025 Con il Correttivo Omnibus
Norma che richiama solo l’art. 12 TUIR (es. welfare aziendale) Serviva comunque la convivenza (o l’assegno alimentare) anche per generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle Non servirebbe più: bastano i legami di parentela dell’art. 433 c.c.
Norma che richiede il “familiare fiscalmente a carico” (es. detrazioni con limiti di reddito) Serviva la convivenza (o l’assegno alimentare) Continuerebbe a servire, oltre ai limiti di reddito

Cessione dei crediti d’imposta dei professionisti: la tassazione al 26% (articolo 3)

Chi esercita arti e professioni e ha acquistato crediti d’imposta agevolativi — compresi quelli collegati al Superbonus — troverebbe finalmente una regola chiara sulla tassazione dei proventi derivanti dalla loro cessione o compensazione. Lo schema qualifica questi differenziali positivi come redditi di lavoro autonomo, assoggettati a un’imposta sostitutiva del 26%, con effetto per i crediti acquistati dall’entrata in vigore del decreto. Resterebbe salva un’eccezione per i casi in cui il credito costituisca il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale, oltre alla possibilità, per chi determina il reddito con le regole ordinarie, di optare per l’applicazione retroattiva già dal periodo d’imposta 2024.

Si tratta di un chiarimento atteso da tempo dai professionisti che, in questi anni, hanno acquistato crediti da cessione di bonus edilizi: la regola metterebbe fine all’incertezza su quale regime fiscale applicare a questi guadagni.

IVA: più tempo per esercitare la detrazione (articolo 12)

Buone notizie in arrivo anche sul fronte IVA per chi riceve una fattura in ritardo. Lo schema allunga il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta, facendolo decorrere dal secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura, e non più dall’anno stesso. La modifica riguarderebbe sia il D.P.R. n. 633 del 1972 sia il nuovo Testo Unico IVA (decreto legislativo n. 10 del 2026), dando più margine a professionisti e imprese per non perdere il diritto alla detrazione quando la fattura arriva a ridosso di fine anno.

Regime forfettario, successioni e altre novità in breve

Il Correttivo tocca anche altri temi che riguardano da vicino i contribuenti seguiti dal CAF:

  • Regime forfettario (articolo 20): verrebbe eliminata la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’accertamento, oggi riconosciuta a chi in regime forfettario emette solo fatture elettroniche. La ragione: da quando la fattura elettronica è obbligatoria per tutti, quel premio non ha più senso. La modifica varrebbe per i controlli sui periodi d’imposta dal 2026 in avanti, lasciando invariato il termine ridotto per le annualità 2024 e 2025.
  • Successioni e donazioni (articoli 13-15): interventi su rateazione e decorrenza degli interessi per l’imposta sulle successioni e donazioni e per le imposte ipotecaria e catastale.
  • Dividendi ai fondi pensione esteri (articolo 22): la ritenuta sui dividendi corrisposti da società italiane a fondi pensione UE e SEE salirebbe dall’11% al 20%, per allinearla a quella applicata ai fondi pensione italiani.
  • Enti del Terzo settore (articolo 24): chiarito il regime IRAP per gli enti diversi dalle imprese sociali, con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Il resto del provvedimento riguarda soprattutto la fiscalità delle imprese e la fiscalità internazionale (riporto delle perdite, riallineamento tra valori contabili e fiscali, imposizione minima globale) e alcuni aspetti procedurali su adempimento collaborativo, controlli e dogane: materie che interessano più le imprese e i loro consulenti che il contribuente privato.

Attenzione: è ancora uno schema, non è legge

Vale la pena ripeterlo: quanto descritto finora è contenuto in uno schema di decreto legislativo all’esame delle Commissioni parlamentari, non in un testo già approvato in via definitiva. Le Commissioni devono esprimere un parere; il testo tornerà poi al Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva — attesa, secondo le prime indicazioni, non prima della fine della pausa estiva — e solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entrerà in vigore, il giorno successivo alla pubblicazione stessa.

Fino a quel momento, contribuenti e professionisti farebbero bene a monitorare l’iter prima di applicare le nuove regole, specialmente per le scelte che comportano effetti retroattivi, come quelle su familiari a carico e cessione dei crediti d’imposta.

Esempio pratico: fringe benefit su un’auto aziendale riassegnata

Un’azienda assegna a un nuovo dipendente un’auto aziendale a benzina già utilizzata per sei anni da un altro dipendente, in uso promiscuo.

Con la regola attuale, legata alla prima immatricolazione, il conteggio dell’anzianità del veicolo può non riflettersi sul nuovo assegnatario allo stesso modo. Con la proposta del Correttivo, invece, la maggiorazione del 50% del valore imponibile scatterebbe comunque, perché il criterio diventa l’anzianità del veicolo e non la data della prima assegnazione.

L’esempio è semplificato e ha valore illustrativo: l’effettiva applicazione dipenderà dal testo definitivo del decreto e dalle istruzioni operative che seguiranno.

FAQ — Correttivo fiscale Omnibus 2026

Domande frequenti su auto aziendali, familiari a carico e IVA

Il Correttivo Omnibus 2026 è già legge?
No. È uno schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 430), approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026 e trasmesso alle Camere il 21 luglio 2026 per il parere delle Commissioni parlamentari. Serve ancora l’approvazione definitiva e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Da quando cambierebbero le regole sui fringe benefit delle auto aziendali?
Se confermata, la nuova disciplina si applicherebbe dal periodo d’imposta 2026, con una clausola di salvaguardia per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso entro il 31 dicembre 2025.

Cosa cambia per i familiari a carico nel welfare aziendale?
Verrebbe eliminato il requisito della convivenza o dell’assegno alimentare per gli “altri familiari” (art. 433 c.c.) quando la norma richiama semplicemente l’articolo 12 del TUIR, come nel caso del welfare aziendale, con effetto dal periodo d’imposta 2025.

Come sarebbero tassati i proventi dalla cessione dei crediti Superbonus per i professionisti?
Lo schema prevede un’imposta sostitutiva del 26% sui differenziali positivi derivanti dalla cessione o compensazione di crediti d’imposta agevolativi acquistati dai professionisti, con possibilità di opzione retroattiva dal 2024 per chi determina il reddito con le regole ordinarie.

Cambia il termine per detrarre l’IVA su una fattura ricevuta in ritardo?
Sì, lo schema prevede che il termine decorra dal secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura, anziché dall’anno stesso.

I forfettari perdono davvero lo sconto sui termini di accertamento?
Lo schema elimina la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’accertamento legata all’uso esclusivo della fattura elettronica, con effetto sui controlli dal periodo d’imposta 2026; le annualità 2024 e 2025 manterrebbero il termine ridotto.

Quando entrerà in vigore il Correttivo Omnibus?
Non c’è ancora una data. Dopo il parere delle Commissioni parlamentari, il testo tornerà al Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva – non prima della fine della pausa estiva secondo le prime indicazioni – ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.