Tetto detrazioni 2026 per redditi alti: come funziona l’art. 16-ter TUIR
Detrazioni FIscali - 10 Lug 2026
Pubblicato il 10 luglio 2026
Tetto detrazioni 2026: se hai un reddito complessivo superiore a 75.000 euro, dal modello 730/2026 in poi non puoi più detrarre liberamente tutte le tue spese. L’art. 16-ter del TUIR, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) e confermato dalla L. 199/2025, fissa un plafond massimo di spese detraibili che varia da 4.000 a 14.000 euro a seconda del reddito e del numero di figli a carico. La norma si applica per la prima volta alle spese sostenute nell’anno d’imposta 2025. Per chi supera inoltre i 120.000 euro, opera un secondo taglio progressivo; per redditi oltre 200.000 euro scatta anche un terzo filtro introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025). Capire come funziona il meccanismo è essenziale per non perdere detrazioni legittime nel modello 730/2026.
Tetto detrazioni 2026: cos’è e da quando si applica l’art. 16-ter TUIR
La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha inserito nel TUIR il nuovo art. 16-ter, in vigore dal 1° gennaio 2025, che fissa un plafond massimo di spese detraibili per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro.
La nuova disciplina si applica alle spese sostenute dal 1° gennaio 2025 e trova quindi applicazione per la prima volta nelle dichiarazioni dei redditi 2026 (modelli 730 e Redditi PF).
Non si tratta dell’eliminazione di singole detrazioni: le regole di ogni onere restano invariate. Quello che cambia è che, sommando tutte le spese detraibili nell’anno, non si può andare oltre un certo importo complessivo. Tutto quello che supera il tetto non viene ammesso in detrazione.
Tali regole sono state confermate per il 2026, mantenendo di fatto l’impianto introdotto nel 2025. La Circolare n. 6/E del 29 maggio 2025 dell’Agenzia delle Entrate resta il riferimento ufficiale per l’applicazione operativa della norma.
Chi è colpito dal limite: la soglia dei 75.000 euro di reddito
La riforma non riguarda i contribuenti con reddito complessivo fino a 75.000 euro, che continuano ad applicare le detrazioni secondo le regole ordinarie.
Ai fini dell’applicazione delle soglie di reddito, per reddito complessivo si intende quello rilevante ai fini IRPEF, calcolato al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Non rilevano, di norma, i redditi assoggettati a imposta sostitutiva (come la cedolare secca), salvo specifici richiami normativi (ad esempio le mance nel settore turistico-ricettivo sono incluse nel reddito di riferimento).
Il tetto si calcola sul reddito individuale, non su quello congiunto del nucleo. Questo penalizza in modo particolare le famiglie monoreddito: un contribuente con 80.000 euro di reddito individuale subisce il taglio, mentre due coniugi con 40.000 euro ciascuno (80.000 euro totali familiari) restano fuori dal meccanismo.
Come si calcola il plafond: importo base e coefficiente familiare
Per chi supera 75.000 euro di reddito complessivo, gli oneri e le spese detraibili — considerati nel loro insieme, non singolarmente — sono ammessi in detrazione soltanto fino a un importo massimo che si ottiene moltiplicando un importo base per un coefficiente direttamente proporzionale al numero di figli fiscalmente a carico.
Per i redditi superiori a 75.000 e fino a 100.000 euro, l’importo base è 14.000 euro; per redditi superiori a 100.000 euro, l’importo base scende a 8.000 euro. Il coefficiente moltiplicativo è 0,5 in assenza di figli fiscalmente a carico, 0,7 con un figlio, 0,85 con due figli, e 1 con tre o più figli oppure in presenza di almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi della L. 104/1992.
La formula è quindi: Plafond = Importo base × Coefficiente familiare
| Fascia di reddito | Importo base | Nessun figlio (×0,5) | 1 figlio (×0,7) | 2 figli (×0,85) | 3+ figli o figlio disabile (×1,0) |
|---|---|---|---|---|---|
| Da 75.001 a 100.000 € | 14.000 € | 7.000 € | 9.800 € | 11.900 € | 14.000 € |
| Oltre 100.000 € | 8.000 € | 4.000 € | 5.600 € | 6.800 € | 8.000 € |
La ratio è perequativa: chi ha figli a carico mantiene un tetto più alto di detrazioni, in considerazione dei maggiori carichi familiari.
Spese escluse dal tetto: cosa non entra nel plafond
Non tutte le spese detraibili rientrano nel nuovo meccanismo di calcolo. Il comma 4 dell’art. 16-ter TUIR individua una serie di categorie completamente escluse, che restano detraibili per il loro intero importo anche per i redditi sopra soglia. Si tratta di:
- le spese sanitarie (art. 15, comma 1, lett. c) TUIR): la detrazione del 19% sulle spese mediche non subisce alcun taglio legato al plafond complessivo;
- gli investimenti in start-up innovative (artt. 29 e 29-bis DL 179/2012) e in PMI innovative (art. 4, commi 9 e 9-ter, DL 3/2015);
- le detrazioni forfetarie: le spese che danno diritto a importi fissi predeterminati non entrano nel computo del tetto;
- gli oneri per mutui contratti entro il 31 dicembre 2024 (art. 15, c. 1, lett. a), b) e c. 1-ter TUIR), i premi assicurativi vita, infortuni e non autosufficienza da contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024 (art. 15, c. 1, lett. f) e f-bis) TUIR) e le rate di spese edilizie relative a interventi il cui costo è stato sostenuto entro il 31 dicembre 2024.
Chi sta ancora detraendo le rate di una ristrutturazione avviata nel 2022 o di un ecobonus 2023 non vede quelle rate conteggiare ai fini del nuovo tetto. L’esclusione vale per le rate residue di detrazioni relative a spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.
Questo aspetto è particolarmente rilevante per chi ha avviato lavori con il Bonus ristrutturazioni o il Superbonus negli anni precedenti al 2025.
Le spese edilizie 2025: nel plafond conta solo la rata annuale
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 in poi, la regola è diversa rispetto all’esclusione totale vista sopra.
Il comma 5 dell’art. 16-ter TUIR stabilisce che, ai fini del computo del plafond complessivo di detrazioni, rileva la rata di spesa riferita a ciascun anno, non l’importo totale dell’intervento.
Un contribuente con reddito superiore a 75.000 euro che sostiene nel 2025 una spesa di 90.000 euro per una ristrutturazione edilizia, detraibile al 36% e ripartita in dieci rate annuali, computa nel calcolo del tetto soltanto 9.000 euro (la decima parte della spesa complessiva). Lo stesso importo, 9.000 euro, sarà computato nei nove anni successivi in cui il contribuente utilizzerà le rate residue.
Questo criterio è rilevante per il confronto tra la somma delle detrazioni spettanti e il tetto individuale: chi ha sostenuto una spesa edilizia elevata nel 2025 non deve temere di “bruciare” in un solo anno l’intera capienza delle proprie detrazioni. Per approfondire le aliquote dei bonus casa 2026 ancora disponibili, consulta la guida specifica.
Il doppio (e triplo) taglio per redditi oltre 120.000 e 200.000 euro
Per i contribuenti con reddito superiore a 120.000 euro, si aggiunge una seconda limitazione già prevista dall’art. 15, comma 3-bis, TUIR (introdotto dalla L. 160/2019): alcune detrazioni al 19% si riducono progressivamente fino ad azzerarsi al raggiungimento di 240.000 euro di reddito.
Le due limitazioni operano in sequenza: prima si verifica il plafond ex art. 16-ter, poi si applica la riduzione ex art. 15, comma 3-bis.
A partire dall’anno di imposta 2026 (dichiarazione 730/2027 o Redditi PF 2027), per i contribuenti che dichiarano un reddito complessivo superiore a 200.000 euro, la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, comma 4) introduce un terzo filtro: una decurtazione fissa pari a 440 euro dall’ammontare delle detrazioni lorde complessivamente spettanti, già calcolata tenendo conto delle altre due limitazioni. La decurtazione si applica specificamente agli oneri detraibili nella misura del 19% (con esclusione delle spese sanitarie di cui all’art. 15, c. 1, lett. c) TUIR), alle erogazioni liberali a favore di partiti politici e ai premi assicurativi per rischio eventi calamitosi.
Attenzione: il terzo filtro riguarda solo le categorie di oneri sopra indicate, non la totalità delle detrazioni IRPEF.
La tabella seguente sintetizza i tre livelli di penalizzazione:
| Soglia di reddito | Tipo di limitazione | Norma di riferimento | Dal |
|---|---|---|---|
| Oltre 75.000 € | Plafond massimo spese detraibili (importo base × coefficiente figli) | Art. 16-ter TUIR (L. 207/2024, art. 1, c. 10) | Anno d’imposta 2025 |
| Oltre 120.000 € | Riduzione progressiva detrazioni al 19% fino ad azzeramento a 240.000 € | Art. 15, comma 3-bis, TUIR (L. 160/2019) | Dal 2020 |
| Oltre 200.000 € | Decurtazione fissa di 440 € su specifici oneri al 19% (escluse spese sanitarie), erogazioni liberali partiti politici e premi calamità | Art. 16-ter, c. 5-bis, TUIR (L. 199/2025, art. 1, c. 4) | Anno d’imposta 2026 (730/2027) |
Come scegliere quali spese includere e quali escludere
Quando le spese detraibili complessivamente sostenute superano il plafond individuale, il contribuente può scegliere quali voci far rientrare nel limite e quali scartare. In linea generale, conviene includere nel plafond le detrazioni con aliquota più alta (ad esempio i bonus edilizi post-2024) e sacrificare quelle con aliquota più bassa.
Le spese sanitarie, essendo escluse dal conteggio del tetto, non devono essere oggetto di scelta: entrano in detrazione per il loro intero importo (al netto della franchigia di 129,11 euro), indipendentemente dal reddito. Le spese escluse dal limite diventano strategiche per mantenere una buona capienza fiscale.
Chi ha detrazioni da interessi passivi su mutui stipulati entro il 31 dicembre 2024 può stare tranquillo: quelle rate non concorrono al plafond. Vale lo stesso per le spese condominiali riferite a lavori avviati prima del 2025.
Per non sbagliare nella compilazione del Quadro E e verificare correttamente il proprio plafond individuale, è consigliabile rivolgersi all’assistenza gratuita del CAF UCI, che supporta i contribuenti nella gestione delle detrazioni e nella compilazione del 730.
Tetto detrazioni 2026 e dichiarazione: cosa verificare prima di inviare il 730
Prima di inviare la dichiarazione, chi supera i 75.000 euro di reddito deve seguire questi passaggi:
- verificare il proprio reddito complessivo ai sensi dell’art. 8 TUIR, escludendo il reddito dell’abitazione principale e le pertinenze, e i redditi soggetti a imposta sostitutiva (ad es. cedolare secca su affitti brevi), salvo specifici richiami normativi;
- determinare l’importo base (14.000 o 8.000 euro) e il coefficiente familiare in base al numero di figli a carico nel 2025;
- sommare tutte le spese detraibili dell’anno escluse quelle fuori plafond (sanitarie, forfetarie, contratti ante 2025);
- confrontare il totale con il plafond calcolato e scegliere quali voci includere, privilegiando di norma quelle con aliquota di detrazione più alta;
- verificare la presenza del secondo filtro (redditi >120.000 €) e del terzo filtro (redditi >200.000 €, a partire dall’anno d’imposta 2026).
Per approfondire le istruzioni di compilazione, consulta la guida su come accettare, modificare e inviare il 730 precompilato 2026. Per i scaglioni IRPEF 2026 aggiornati e il calcolo dell’imposta lorda, è disponibile una guida dedicata.
FAQ — Domande frequenti sul tetto detrazioni 2026
Le domande più comuni sul limite alle detrazioni fiscali per redditi alti
Il tetto detrazioni 2026 vale anche per le spese mediche?
No. Le spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR sono espressamente escluse dal plafond dell’art. 16-ter. Restano detraibili al 19% sull’intero importo (oltre la franchigia di 129,11 euro), indipendentemente dal reddito del contribuente.
Ho un mutuo per la prima casa stipulato nel 2022: gli interessi entrano nel tetto?
No. Gli oneri detraibili da mutui contratti entro il 31 dicembre 2024 sono espressamente esclusi dal computo del plafond dell’art. 16-ter TUIR. Puoi continuare a detrarre gli interessi passivi senza che questi incidano sul tuo limite individuale. Consulta anche la nostra guida sulle detrazioni mutuo 730 2026.
Se sono in regime forfettario, si applica il tetto detrazioni?
I contribuenti in regime forfettario non presentano il modello 730 e non applicano le detrazioni IRPEF ordinarie, poiché l’imposta sostitutiva sostituisce l’IRPEF. Il meccanismo dell’art. 16-ter TUIR non li riguarda. Per approfondire, vedi la guida al regime forfettario 2026.
Ho sostenuto una ristrutturazione da 60.000 euro nel 2025: quanto entra nel plafond?
Di norma solo la rata annuale della detrazione, non la spesa totale. Se la detrazione è ripartita in 10 anni, nel 2025 conta solo 1/10 della spesa agevolabile (cioè 6.000 euro), non i 60.000 euro complessivi. Questo evita di saturare in un solo anno l’intero plafond.
Le domande sul terzo filtro e sui redditi molto elevati
Ho un reddito di 250.000 euro: quante limitazioni subisco?
Tre diversi filtri. Primo: il plafond art. 16-ter (importo base 8.000 euro × coefficiente figli). Secondo: la riduzione progressiva ex art. 15, comma 3-bis (formula basata su 240.000 euro). Terzo: la decurtazione fissa di 440 euro introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), applicabile a partire dall’anno d’imposta 2026 (dichiarazione 730/2027), limitatamente agli oneri al 19% (escluse le spese sanitarie), alle erogazioni liberali a partiti politici e ai premi calamità. Le tre limitazioni operano in sequenza, ciascuna sul risultato della precedente.
Se supero il plafond, posso scegliere io quali spese escludere?
Sì. Quando le spese detraibili superano il tetto individuale, il contribuente può scegliere quali voci includere nel calcolo. In linea generale, la strategia ottimale è privilegiare le detrazioni con aliquota più alta (come i bonus edilizi post-2024) e quelle non soggette al secondo filtro oltre 120.000 euro, sacrificando invece le spese con aliquota più bassa. Le spese sanitarie, già escluse dal plafond, non entrano nella scelta.